Il reato di cui al terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen. è configurabile anche al destinatario delle chiamate effettuate dal detenuto.
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 1787/2026, in tema di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ha stabilito che è configurabile il concorso del destinatario delle telefonate effettuate dal detenuto nel reato di indebito utilizzo del dispositivo commesso da quest’ultimo, fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen., purché la condotta del primo abbia contribuito a determinare o rafforzare nel secondo il proposito criminoso, o comunque ad agevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto insussistente il quadro indiziario a carico del familiare di un detenuto che aveva intrattenuto con lo stesso numerose conversazioni telefoniche, anche relative all’attività criminale, esortandolo ad ulteriori indebiti contatti.
