La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 632/2026 ha stabilito che sono utilizzabili, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all’interno dell’abitacolo di una vettura, in quanto lo stesso non costituisce luogo di privata dimora.
La giurisprudenza in ordine alla nozione di privata dimora che cita il ricorrente è nota e riguarda l’indirizzo espresso dalla cassazione in relazione al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. cit.).
Nel caso in valutazione, il Tribunale fa riferimento al fatto che le attività captative sono state svolte limitatamente a comportamenti non comunicativi (volti dei soggetti e mere condotte) mentre specifica che i dialoghi registrati sono stati regolarmente autorizzati. Il tema è, allora, se possano essere videoriprese le immagini che riproducono solo comportamenti non comunicativi, senza autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, carpite all’interno dell’abitacolo di una autovettura con riprese disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.
L’ordinanza richiama Sez. U, ricorrente Prisco (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269), la quale statuì che i camerini di un locale notturno, così come i bagni pubblici, non possono essere considerati “domicilio”, concetto che individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne.
Il Tribunale ha richiamato princìpi affermati in pronunce di legittimità relative a videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all’interno dell’atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, Magliacano, Rv. 278342) ovvero nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679), ritenute zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui, essendo destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti (in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci, non mass.).
Secondo tale indirizzo, quindi, deve ribadirsi la ormai consolidata distinzione tra riprese che sono effettuate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nei quali l’operazione è, comunque, legittima senza preventiva autorizzazione del Giudice e riprese riguardanti luoghi nei quali è garantita l’intimità e la riservatezza o luoghi costituenti vero e proprio domicilio, nei quali le riprese sono soggette a limitazioni o sono precluse (sul punto, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. cit.; cfr. anche Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067).
Sicché, le videoriprese sono reputate legittimamente espletate dalla polizia giudiziaria laddove queste riguardano luoghi e zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui (conf., Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, non mass.).
Orbene, è stato messo in evidenza dal provvedimento – e non risulta contraddetto dal ricorso – che, di fatto, si tratta, nel caso al vaglio, di “comportamenti non comunicativi” video registrati nell’abitacolo di una vettura.
Orbene, secondo la Suprema Corte (Sez. U, n. 32697 del 26.6.2014, Floris, Rv. 259777), tale luogo non può essere considerato luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 1904 del 22/01/1996, Porcaro, Rv. 203799; Sez. 6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 2004, Cavataio, Rv. 228420; Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, dep. 2005, Bolognino, Rv. 230533; Sez. 1, n. 32581 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241229; Sez. 5, n. 8365 del 18/01/2013, Girasole, Rv. 254657), dovendosi intendere come tale soltanto quel luogo adibito allo svolgimento di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza il pericolo di interferenze da parte di estranei. Si palesa evidente che l’abitacolo di una autovettura, per la sua struttura e conformazione (Sez. U. ricorrente Floris, cit., in motivazione), non può normalmente assolvere a detta funzione.
Né, in ogni caso, si indicano elementi in base ai quali può essere ricavata una peculiare destinazione del veicolo all’esame nel caso di specie.
