La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 5051 depositata il 9 febbraio 2026, in tema di reati tributari, ha stabilito che non integra il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 74/2000 la condotta consistente nell’applicare il regime ordinario Iva (con rivalsa) anziché il regime di inversione contabile (reverse charge) prescritto dall’articolo 17, commi 2, 5 e 6, lettera b) e c), del dpr 633/73, quando le fatture rappresentano correttamente le operazioni economiche effettivamente realizzate, indicando in modo veritiero i beni compravenduti, le quantità, i prezzi e l’Iva dovuta nella misura corretta, atteso che la mera applicazione di un regime fiscale improprio non determina inesistenza oggettiva, soggettiva o giuridica delle operazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del dlgs 74/2000, mancando una divergenza tra la realtà fattuale e la sua espressione documentale.
