Particolare tenuità del fatto e recidiva (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 2710/2026 ha ricordato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica

Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., valorizzando esclusivamente il valore contenuto del danno inflitto, ma trascurando di considerare che dal capo d’imputazione emerge la contestazione della recidiva reiterata specifica a carico dell’imputato.

Ed invero, come chiarito dal Supremo Collegio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis, c.p., il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590).

Va al riguardo ricordato che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna. (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02)

Sulla scia di questo orientamento, la cassazione ha avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica. (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 – 01)

E se è vero che il giudizio ex art. 131 bis cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, rv. 274647), l’avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata specifica deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la particolare tenuità del fatto, per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica.

Nel caso in esame la sentenza non si è pronunziata sulla contestata recidiva, non considerando questa condizione ostativa dell’imputato, ma non l’ha neppure esplicitamente esclusa, così incorrendo in un vizio di omessa motivazione, se non in quello di violazione di legge.

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