Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3746/2026, 28/29 gennaio 2026, ha ribadito che, in tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di consenso al riconoscimento e presa in carico della pena in Italia, nei confronti di soggetto ivi radicato, che la Corte di appello è tenuta a rivolgere allo Stato emittente, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2025, C-305/22, deve determinare l’avvio di una interlocuzione effettiva, ancorché informale, con la conseguenza che detta richiesta deve essere adeguatamente motivata in ordine ai presupposti, al contenuto e alla finalità e deve assegnare un termine congruo per la risposta, e che, in mancanza di tali requisiti, il silenzio serbato dallo Stato destinatario non può essere interpretato come un diniego, comportante l’obbligo di disporre la consegna (Sez. 6, n. 33546 del 09/10/2025, Rv. 288623).
In particolare, lo Stato di esecuzione, qualora intenda esercitare il rifiuto facoltativo della consegna di cui all’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 – attuativo dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro n. 2002/584/GAI – è tenuto, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, a richiedere allo Stato di emissione il consenso all’esecuzione della pena, rappresentando che ricorrono i presupposti del rifiuto in ragione delle esigenze di reinserimento sociale della persona ricercata nonché prospettando la pena da eseguire, se diversa da quella inflitta con la sentenza di condanna, e stabilendo un congruo termine entro il quale lo Stato di condanna dovrà pronunciarsi, dovendo, all’esito di tale interlocuzione, disporre la consegna ove lo Stato richiesto neghi il consenso o non trasmetta il certificato (Sez. 6, n. 30560 del 08/09/2025, Rv. 288649).
