Impugnazione della difesa è inammissibile se presentata in modalità diverse dal telematico anche se giunge a conoscenza del giudice competente a decidere: due pesi e due misure con la Procura (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 5252 depositata il 10 febbraio 2026 ha ribadito che l’atto di appello presentato dal difensore deve essere depositato esclusivamente con modalità telematica in caso contrario è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione.

Recentemente abbiamo scritto dell’impugnazione farraginosa della Procura Antimafia di Roma che ha depositato l’appello in modalità cartacea presso la cancelleria della corte di appello d’assise e non presso la cancelleria del giudice di primo grado.

La corte d’assise di appello di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ma la cassazione sezione 1 con la sentenza 2545/2026 ha accolto il ricorso della Procura Generale di Roma: Processo telematico e l’impugnazione “farraginosa” della Procura: la dichiarata inammissibilità viene annullata dalla cassazione (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

La Suprema Corte scrive: “Nello stesso ricorso in esame, invero, si evidenzia che l’appello era stato depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma in data 18 marzo 2025, quando il termine ultimo era il 20 marzo 2025, e non in formato digitale presso la Corte di assise di Frosinone, come andava depositato secondo il combinato disposto dei suddetti articoli.

L’ufficio ricevente l’atto di appello, però, il giorno successivo trasmetteva l’impugnazione alla Corte di assise di Frosinone con richiesta, sottoscritta dal Presidente, come da annotazione sull’atto di appello allegato al ricorso, di “inviare tempestivamente gli atti relativi al giudizio di primo grado”.

La corretta trasmissione dell’appello è stata attestata dalla PEC inviata dalla Corte di assise di appello in data 19 marzo alle ore 12,49 indirizzata alla cancelleria della Corte di assise di Frosinone (sempre allegata al ricorso).

Presso la Corte di assise di Frosinone, alla cui cancelleria l’appello andava depositato, detto atto è, quindi, arrivato tempestivamente, il 19 marzo 2025, prima della scadenza del termine per l’impugnazione del 20 marzo 2025 (venendo preso in carico e registrato nella suddetta data, come da documentazione allegata sempre al ricorso).

E’ principio consolidato che in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 582 cod. proc. pen. dall’art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 5, n. 24732 del 13/05/2025, Tavalazzi, Rv. 288369: in motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l’onere di trasmettere l’atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l’atto( perviene all’ufficio competente a riceverlo).

Circostanza, quest’ultima, della tardività del deposito del ricorso, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all’ufficio competente risulta essere avvenuta nel termine.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di assise di appello di Roma”.

Concludevamo il post scrivendo: “non abbiamo da aggiungere altro se non che la stessa solerzia giustificazionista non viene usata per le impugnazioni “farraginose” degli avvocati”.

Mai conclusione è stata più preveggente alla luce di quanto stabilito dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5252/2026.

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