Avvocato la nomina di un sostituto processuale “è logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionale” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4182/2026 ricorda che la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell’imputato è logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionale nel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente.

Nel caso esaminato, la Corte di appello non ha affatto contestato o messo in discussione la prevalente importanza dell’impegno professionale sopravvenuto, ma ha ritenuto non idoneamente giustificata l’indispensabilità della presenza del difensore nel giudizio di appello in oggetto, avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati relativi solo alla pena e alla confisca.

La Corte di appello ha, quindi, ritenuto non giustificata l’impossibilità del difensore di avvalersi di un sostituto, specie tenuto conto che dal verbale di udienza risulta, invece, la presenza del suo sostituto, che aveva svolto attività processuale, sicché, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’appellante non era affatto privo di difensore né assistito da un difensore di ufficio, bensì da un sostituto del difensore di fiducia, la cui inidoneità a sostenere le ragioni difensive e tutelare gli interessi dell’appellante non risultava non solo non chiarita, ma neppure dedotta.

Sul punto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato in casi analoghi dalla Suprema Corte, secondo i quali il sostituto del difensore esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri del titolare a norma dell’art. 102 cod. proc. pen., sicché non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione (Sez. 5, n. 47785 del 27/10/2022, Profeta, Rv. 283959, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di una richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale avanzata da difensore che aveva nominato un sostituto processuale che, a sua volta, aveva svolto attività difensiva in udienza).

La sentenza della cassazione sezione 5 richiamata rilevava che è evidente, riguardando il dictum sopra rievocato, che la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell’imputato — che, solo se impossibile, legittima la richiesta di rinvio — è logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionale nel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente.

Per sfuggire a questa regula iuris, il ricorrente fa riferimento ad una nomina a sostituto processuale di carattere “parziale” — cioè finalizzata solo a consentire al sostituto di formulare alcune richieste — ma tale possibilità non è contemplata dal codice di rito, giacché il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell’art. 102, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010, in cui si è ritenuto legittimo il rigetto del rinvio Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 dell’udienza richiesto dal difensore nominato sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dal titolare del mandato difensivo; cfr. anche Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rizzo, Rv. 232663).

Ne consegue che — come correttamente argomentato dal Tribunale — quando viene nominato un sostituto, questi è dotato di pieni poteri di sostituzione per ogni attività difensiva debba svolgersi nella fase processuale in cui è conferita la delega, poteri che, nel caso di specie, ne facevano un idoneo presidio difensivo anche per la discussione.

D’altra parte il Giudice monocratico ha osservato — in questo non avversato da alcuna argomentazione censoria del ricorrente — che il sostituto aveva già svolto attività processuale in quell’udienza e che non era stata evidenziata alcuna specifica necessità che richiedesse la presenza del dominus per l’arringa finale.

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