Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 4814/2026, 27 gennaio/5 febbraio 2026, ha chiarito che il giudice del merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti.
È inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, non mass.).
Il giudice adito ha determinato la pena nel minimo edittale, aumentata in ragione della disciplina del reato continuato – peraltro non specificamente contestata nel motivo di ricorso – e senza applicazione della recidiva, nonché di mitigazioni ulteriori.
Si è quindi attenuto al principio formulato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per il quale il giudice del merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti.
Si veda, in tal senso, Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Rv. 258696 – 01, con la quale, in applicazione del medesimo principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che non aveva espressamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene sollecitate nelle conclusioni dal pubblico ministero.
