Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 4518/2026, 28 gennaio/3 febbraio 2026, ha ribadito che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; in senso conforme Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404-01).
Nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858-01).
