Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 3240/2026, 28 ottobre 2025/26 gennaio 2026, ha ribadito che, in tema di misure patrimoniali – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25 Cost., essendo valido quello di cui all’art. 200 cod. pen., essendo legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU.
Provvedimento impugnato
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di NM, ritenendo il proposto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011.
Ha sottolineato, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la sussistenza di plurimi elementi ricavati: da sentenze di condanna irrevocabili; da sentenze dichiarative della prescrizione in relazione a reati lucro genetici; da provvedimenti di archiviazione in cui l’insostenibilità dell’accusa in giudizio è stata ricondotta all’essere la persona offesa un cittadino straniero con conseguente difficoltà di assumerne la testimonianza.
La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che, a fronte di una lunga serie di condotte illecite penalmente rilevanti, integranti reati lucro genetici, il proposto ed i membri del suo nucleo familiare sono risultati essere evasori totali, sottolineando l’impossibilità di ritenere, anche sotto tale profilo, la liceità della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile colpito da vincolo ablatorio.
Ricorso per cassazione
NM ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore.
Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. 159/2011 anche in relazione agli artt. 25, 24, 27 e 125, terzo comma, Cost., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen.
Deduce che la confisca, in assenza di pericolosità sociale attuale, può essere disposta soltanto per fattispecie di reato qualificate commesse dopo il luglio 2009, ovvero dopo l’entrata in vigore della legge 94/2009, e che i beni confiscati sono stati acquistati prima della estensione della confisca di prevenzione ai reati di criminalità comune, e comunque oltre 20 anni prima; difetterebbe un rapporto di strumentalità o di diretta derivazione dell’acquisto del bene rispetto alla commissione dei crimini attribuiti; non risultano, in ogni caso, commessi reati per fini di lucro tali da garantire un profitto idoneo a condurre all’acquisto dei beni confiscati e difetterebbe, comunque, un rapporto di continuità tra i medesimi; la Corte d’appello ha richiamato i precedenti del 1989 del 1991, mentre per le residue condotte risulta emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione o di assoluzione, se non provvedimenti di archiviazione; la mera iscrizione nel registro degli indagati e il provvedimento di archiviazione sono provvedimenti concepiti dal legislatore come neutri, e riconosciuti come tali dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41 del 2024; dal 2015 al 2021, il prevenuto non ha riportato denuncia per reati lucro genetici e non sono suscettibili di essere valorizzate altre condanne per reati diversi, quali maltrattamenti in famiglia o favoreggiamento personale. Deduce, inoltre, che l’unico reato certo sarebbe rappresentato dal furto, commesso in Roma agli inizi degli anni novanta, ma che, anche in questo caso, il valore dei beni sottratti, stimato in un miliardo di lire, sarebbe stato determinato sulla base della mera dichiarazione della figlia della persona offesa; il prevenuto non è mai stato condannato per le truffe commesse con il metodo rip deal e la cosiddetta truffa dello yacht sarebbe stata commessa prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009; relativamente alla presunta truffa ai danni di BN il procedimento è stato archiviato per infondatezza della notizia di reato; con riferimento alla truffa ai danni di PM è stata chiesta l’archiviazione per inidoneità delle prove a sostenere l’accusa in giudizio e, in ogni caso, il prevenuto nell’indagine ( rinvenuto con una borsa contenente denaro in contanti) era stato coinvolto solo perché intendeva effettuare un favore ad alcuni conoscenti); relativamente alla truffa in danno di ER, la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato non conteneva elementi sull’accertamento della responsabilità del proposto; in ogni caso mancherebbe la continuità della pericolosità sociale in quanto tra la sentenza di condanna per il furto di Roma, commesso nel 1989, e le prime truffe compiute con metodo rip deal (per fatti risalenti al 2003), risultano passati ben 14 anni; non sarebbe possibile stabilire una continuità rispetto alla truffa dello yacht, risalente al maggio 2009, per la quale è intervenuta sentenza di non doversi procedere per prescrizione.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 4, 6, 7, 16, 18 del d.lgs. n. 159/2011 e all’art. 2, comma 22, della legge n. 94/2009, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto dell’attualità della pericolosità sociale anche per acquisti precedenti alla legge n. 94/2009.
Deduce che l’applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali sarebbe possibile in assenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale soltanto per gli acquisti successivi all’entrata in vigore delle novelle del 2008 del 2009 in quanto l’articolo 11 delle preleggi vieta l’applicazione retroattiva della legge; dopo il 14 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge, non sarebbero configurabili condotte riconducibili alle categorie di reato che possano giustificare un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1, lettera b), d.lgs. 159/2011.
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 832 cod. civ. e 42 Cost. essendo stati confiscati, nel 2023, beni già rientranti nella disponibilità del prevenuto fin dal 1998, e comunque dagli anni 2000-2004; non corrisponde al vero che il proposto non abbia dichiarato redditi al fisco in quanto, in concomitanza agli acquisti del bene confiscato, risultano presentate dichiarazioni fiscali che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad effettuare un accertamento; relativamente all’immobile in confisca, acquistato nel 2004 al prezzo di 50.000 euro, sono stati contestati valori riferiti all’anno 2023 con errore metodologico; l’evasore fiscale non può essere ritenuto soggetto pericoloso in quanto tale e, inoltre, sarebbe possibile dimostrare che la sproporzione tra proprietà e introiti sia frutto di evasione fiscale; la confisca si giustifica in quanto fondata sulla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita e tale presunzione è relativa in quanto superabile attraverso la giustificazione da parte del proposito dell’origine lecita del bene.
Nel vincolo ablatorio potrebbero essere ricondotti soltanto beni acquistati in un periodo temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose.
Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 11 delle preleggi e 200 cod.pen., 24, 25 e 27 Cost., 6 e 7 CEDU. Deduce che la Corte Edu, con ordinanza del 28 luglio 2023, seppure interlocutoria, ha adombrato la possibile violazione dell’articolo 7 della CEDU nei casi in cui l’applicazione di misure di prevenzione avvenga in assenza di condanna soffermandosi anche sulla possibile violazione del diritto di proprietà e sulla necessità che l’ablazione risulti necessaria e proporzionata.
Il prevenuto, in particolare, non risulta aver riportato condanna per reati lucro genetici, ad eccezione di una condanna per un furto commesso a Roma nel 1989 (quando aveva 22 anni), essendo stato prosciolto per intervenuta prescrizione, per una truffa del maggio 2009, quando non era ancora entrata in vigore la legge n. 94/2009; inoltre il bene oggetto di confisca è stato acquistato nel 2004 quando non era ancora prevista la confisca di prevenzione per i reati di criminalità comune, introdotta solo nel 2009; anche la Corte di cassazione (Sez. Un. n. 4145/2023) ha stabilito che la confisca non può essere retroattiva, sebbene con riferimento alla confisca allargata che presenta, tuttavia, la medesima struttura della confisca di prevenzione, oltre che la medesima logica e finalità essendo entrambe fondate su una presunzione di illecito arricchimento.
Con il quinto motivo denuncia travisamento di prova deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare le prove acquisite nel giudizio di prevenzione. La confisca dell’immobile in Rapallo sarebbe stata collegata alla segnalazione di operazioni sospette effettuate 25 anni prima, oltre che sulla mancanza di dichiarazioni di redditi, senza considerare che le fonti di reddito lecite possono pure provenire da lavoro in nero o dallo svolgimento di attività economiche non accompagnate dalla presentazione di dichiarazione dei redditi; sarebbe stato ignorato il contenzioso esistente con il condominio, originato dal mancato pagamento delle spese condominiali a conferma della mancanza di disponibilità economica in favore del prevenuto; non sarebbe comprensibile il rilievo riconosciuto al contratto di comodato del 13 settembre 2020 in favore del figlio relativamente all’immobile di Rapallo.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sono infondati il primo e secondo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di elementi idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, in periodo corrispondente all’acquisto dell’immobile in confisca, per la dedotta impossibilità di attingere elementi valutativi dalle sentenze dichiarative di improcedibilità per intervenuta prescrizione o dai decreti di archiviazione oltre che per l’impossibilità di procedere a confisca in relazione a beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009.
L’ultima doglianza difensiva impone di ricordare, preliminarmente, la significativa incidenza della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, prima ancora, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, sullo scenario normativo della confisca di prevenzione attraverso l’introduzione del principio di autonomia fra misure patrimoniali e misure personali.
Tali provvedimenti spezzavano il nesso di necessaria presupposizione tra misure personali e misure reali, portando a conclusione un processo che aveva avuto inizio anche prima – con l’introduzione della possibilità di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti dell’assente, del residente o del dimorante all’estero.
La riconosciuta possibilità di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali disgiunta dalle misure personali – anche al di fuori della riduttiva ipotesi di morte sopravvenuta del proposto nel corso del procedimento – sollevava il dubbio sulla persistente validità della opzione ermeneutica, fino a quel momento accreditata da questa Corte, relativa all’assimilabilità delle misure di prevenzione patrimoniali alle misure di sicurezza e sulla possibilità che tali modifiche normative potessero trovare applicazione in via retroattiva con la conseguenza di ritenere possibile l’ablazione di beni acquistati dai proposti prima dell’entrata in vigore delle medesime riforme.
Su tale tematica sono intervenute le Sezioni unite Spinelli (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262606 – 01) che hanno confermato l’insegnamento maggioritario sulla qualificabilità della confisca di prevenzione come misura di sicurezza evidenziando come alla base della misura vi sia l’esigenza di rimuovere beni di illecita provenienza dal circuito dell’economia legale e come dall’assimilazione della confisca di prevenzione alle misure di sicurezza derivi la possibilità di applicare ad essa la disposizione dell’art. 200, cod. pen. (attuativa del principio tempus regit actum), con esclusione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, sancito, per la materia penale, dall’art. 2 cod. pen. e, poi, consacrato dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Le Sezioni unite hanno, altresì, evidenziato che la pericolosità del soggetto inciso deve ritenersi costituire – anche nel nuovo regime normativo – ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale in quanto la scelta compiuta dal legislatore di ritenere ininfluente la condizione di “attuale” pericolosità, ai fini della confisca di prevenzione, non autorizza a ritenere che l’applicazione della stessa misura possa rimanere avulsa dal presupposto della pericolosità.
È stato escluso che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, a seguito delle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, abbia finito con l’introdurre nel nostro ordinamento una “actio in rem”, rimanendo comunque l’intervento ablativo legato alla pericolosità del soggetto inciso, con riferimento almeno al momento dell’acquisto del bene.
Anche la giurisprudenza successiva è rimasta attestata su tale pregnante indicazione ermeneutica escludendo che, in tema di misure patrimoniali – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25 Cost., essendo valido quello di cui all’art. 200 cod. pen., essendo stata ritenuta, anche convenzionalmente, legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Rv. 287372 – 01; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Rv. 264173 – 01).
Con riferimento agli ulteriori profili di censura fondati sulla dedotta insussistenza di elementi fattuali idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale del prevenuto ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 deve considerarsi che, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266364).
D’altra parte «è inapplicabile il principio del divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una “condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale» (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Rv. 265056).
Anche l’esito penale latamente assolutorio non può sempre e indistintamente vincolare il giudice della prevenzione, dovendosi distinguere a seconda del tipo di accertamento compiuto. In quest’ottica, non solo la declaratoria di intervenuta prescrizione (art. 531 c.p.p.), ma qualunque statuizione favorevole che non abbia negato, “in modo assoluto”, l’esistenza storica del fatto o la sua riferibilità all’imputato (quindi, anche la sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen., la pronuncia assolutoria di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e quella adottata per difetto di imputabilità o per la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 530, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.), permette al giudice della prevenzione di “utilizzare” i medesimi fatti, dando ad essi, attraverso la sussunzione in una fattispecie penalmente rilevante, «una qualificazione (incidentale) giuridica» finalizzata ad inscrivere il soggetto nella categoria tipica di pericolosità (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063-01; Sez.2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488-01; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284166–01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225-05; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862-01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655–01; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488–01).
Deve confermarsi, pertanto, che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere o di assoluzione, ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità; soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione (pienamente liberatoria) impedisce di rivalutare «autonomamente i fatti in essa accertati» .
L’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell’esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Rv. 256820).
Peraltro, quando l’accertamento delle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazione della pericolosità generica avvenga sulla base di «elementi di fatto», e non su meri sospetti ed indizi, il giudice della prevenzione può fondare il proprio convincimento su fatti storicamente apprezzabili, non solo deducibili da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, ma anche da atti di indagine (ex multis, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 – 01) eventualmente esitate in provvedimenti di archiviazione, a condizione che il provvedimento con cui si ponga fine all’indagine non evidenzi l’infondatezza della notitia criminis.
A tale proposito, peraltro, non appare decisivo il richiamo della difesa alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 24 gennaio 2024 che – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’avviso alla persona sottoposta alle indagini quando l’archiviazione sia richiesta dal pubblico ministero per intervenuta prescrizione del reato – ha censurato «i decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell’interessato» in quanto «violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa inteso anche quale diritto di “difendersi provando”».
La doglianza difensiva è, invero, astratta, oltre che aspecifica e generica in quanto affidata ad affermazioni assertive sulla presunta inidoneità dei provvedimenti di archiviazione a fornire una base cognitiva fattuale su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale, peraltro obliterando che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, Rv. 264879 – 01).
Anche l’entrata in vigore dell’art. 578-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, fornisce un’ulteriore conferma del principio della autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, attraverso il riconoscimento della possibilità per il giudice della prevenzione di utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli “elementi di fatto” su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica nei termini sopra indicati.
Il giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, potendo essere valorizzati elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali per procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, a condizione che, naturalmente, si dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale l’avviso alla persona sottoposta alle indagini quando l’archiviazione sia richiesta dal pubblico ministero per intervenuta prescrizione del reato – ha censurato «i decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell’interessato» in quanto «violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa inteso anche quale diritto di “difendersi provando”».
La doglianza difensiva è, invero, astratta, oltre che aspecifica e generica in quanto affidata ad affermazioni assertive sulla presunta inidoneità dei provvedimenti di archiviazione a fornire una base cognitiva fattuale su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale, peraltro obliterando che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, Rv. 264879 – 01).
Anche l’entrata in vigore dell’art. 578-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, fornisce un’ulteriore conferma del principio della autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, attraverso il riconoscimento della possibilità per il giudice della prevenzione di utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli “elementi di fatto” su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica nei termini sopra indicati.
Il giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, potendo essere valorizzati elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali per procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, a condizione che, naturalmente, si dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto ( Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655 – 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862 – 01; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559 – 03).
Con particolare riferimento alla qualificazione di pericolosità generica, che viene in rilievo nel caso in esame, delineata dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, occorre, altresì, ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto detta figura – a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione – costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche pericolosità del proposto ( Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655 – 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862 – 01; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559 – 03).
Con particolare riferimento alla qualificazione di pericolosità generica, che viene in rilievo nel caso in esame, delineata dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, occorre, altresì, ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto detta figura – a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione – costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei “tipi di comportamento” (“types of behaviour”) assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul medesimo principio affermato dalla Corte costituzionale n. 24 del 2019 (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Rv. 275888).
A tali principi di diritto si sono correttamente attenuti, nella fattispecie, i giudici di merito in quanto il quadro probatorio in atti, richiamato nei suoi esiti dalla Corte di appello, lungi dal fondarsi su elementi tratti da meri esiti assolutori, comprova una pluralità di delitti contro il patrimonio e con finalità lucrativa, commessi nell’arco temporale compreso tra il 1986 ed il 2005, accertati definitivamente con sentenza di condanna ( per furti, ricettazione, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita), oltre che una pluralità di altri delitti per i quali risulta intervenuta sentenza dichiarativa di prescrizione, compresa la cd. truffa dello yacht che ha determinato un profitto di 690.000 euro.
Elementi idonei fattuali sono stati, inoltre, ricavati dal contenuto di reiterate denunce per truffa da parte di persone offese straniere (i cui relativi procedimenti sono stati archiviati per l’insostenibilità dell’accusa a causa della difficile reperibilità delle medesime persone offese), con particolare rilievo ad una denuncia per tentata rapina (nell’aprile 2015) in occasione della quale il prevenuto è stato trovato, nell’immediatezza del fatto, in possesso della somma di euro 50.000 in contanti, oltre che di uno strumento rilevatore di purezza di pietre preziose.
In tale contesto, pertanto, la natura ed il significativo numero di delitti riconducibili al ricorrente danno complessivamente conto dell’abitualità al reato e costituiscono indici logicamente rivelatori della produzione di illecito profitto se letti alla luce dell’ulteriore dato costituito dall’assenza di adeguate lecite fonti di reddito.
L’apprezzamento della pericolosità è stato, dunque, condotto in forza di esiti relativi a procedimenti penali in cui l’ipotesi accusatoria ha trovato conferma in successive condanne, anche irrevocabili, o comunque attraverso sentenze, o provvedimenti giurisdizionali, che hanno accertato elementi dotati di concretezza fattuale tali da evidenziare un continuativo percorso esistenziale di vita criminale del prevenuto, risultato dedito alla commissione di delitti lucro genetici da cui ha ricavato le proprie fonti di sostentamento compresa la provvista – ritenuta ragionevolmente illecita in mancanza di fonti lecite reddituali- utilizzata per l’acquisto dell’immobile in confisca, effettuato nell’anno 2000, in un momento coevo alla manifestazione dell’accertata pericolosità sociale.
Il ricorso si confronta con il decreto impugnato in maniera parziale, muovendo censure che non ne considerano la complessiva struttura argomentativa, unitariamente e inscindibilmente considerata, rimanendo relegate nell’ambito della critica alla motivazione adottata dai giudici, senza spingersi ad evidenziare un reale vizio di violazione di legge -unico scrutinabile nella materia che ci occupa, al di là dell’ipotesi di motivazione apparente su temi di stringente decisività tali da destrutturare la decisione gravata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 – 01); ipotesi, quest’ultima certamente non configurabile nel caso di specie.
È infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole della violazione del principio di inviolabilità della proprietà privata riconosciuto dagli artt. 832 cod. civ., 42 Cost. e 7 CEDU e della ritenuta inidoneità delle allegazioni difensive a fornire prova della liceità della provvista utilizzata per operare l’acquisto dell’immobile in confisca.
La Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, il proposto non può giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244, resa in tema di pericolosità qualificata di tipo mafioso, già anteriormente alla novella ex lege 17 ottobre 2017, n. 161, che, recependo tale approdo, ha modificato la norma stabilendo che «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»).
L’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere, d’altra parte, soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 – 01; Sez. 5, n. 3308 del 08/06/2017, Rv. 271217 – 01).
Il provvedimento impugnato risulta avere fatto corretta applicazione degli insegnamenti della Suprema Corte volti ad evitare una confusione concettuale fra il profilo del soggetto socialmente pericoloso e quello del soggetto evasore seriale.
Va confermato, pertanto, che il requisito della pericolosità generica non può essere desunto dal mero status di evasore fiscale seriale. Il fenomeno sottostante all’evasione fiscale non è sovrapponibile automaticamente alla nozione di persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.
Nella fattispecie in esame, il giudizio di pericolosità non risulta fondato esclusivamente su condotte di evasione fiscale essendo stato ben diverso il ragionamento compiuto dai giudici di merito. Il ricorso si limita, inoltre, a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito che sono caratterizzate da un’inammissibile diversa ricostruzione dei redditi includendovi l’integrale porzione di essi che non è stata dichiarata a fini fiscali, non suscettibili, in quanto tali di essere allegati a giustificazione della capacità patrimoniale.
Sono infondati gli ulteriori profili di doglianza concernenti la presunta violazione dell’inviolabilità del diritto di proprietà, siccome delineata dagli artt. 832 cod. civ. e 42 Cost.
Il procedimento di prevenzione, pur autonomo rispetto al processo penale, è un procedimento giurisdizionale che coinvolge certamente profili attinenti ai diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà.
A tale proposito, la Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 ha evidenziato come «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)».
L’innegabile incidenza rispetto alla sfera di diritti costituzionalmente garantiti trova, tuttavia, il suo contrappeso nella sottolineatura della necessità che tali misure rispettino il sistema di garanzie individuato dalla Costituzione e dalla stessa CEDU a fondamento della legittimità di qualsiasi restrizione dei diritti in questione, essendo ineludibile «a) la loro previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della “base legale” della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) la necessità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU) e, pertanto, la proporzione rispetto a tali obiettivi, requisito di sistema anche nell’ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità incidente sui diritti dell’individuo, alla luce dell’art. 3 Cost.; c) l’applicazione quale esito di un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – rispetti tuttavia i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta».
Conseguentemente a tali premesse, è stata escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011, concernente coloro che “vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, in quanto frutto di una formulazione considerata più definita e con sufficiente presunzione di illecito arricchimento, risultando in tal caso, l’azione di prevenzione «a soggetto e oggetto definiti» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, in motivazione).
In presenza di una ragionevole presunzione, supportata da concreti elementi fattuali, che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta, bensì, più semplicemente, quello di far venir meno, o neutralizzare, il rapporto di fatto del soggetto con il bene, essendosi costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico. Consegue, dallo sviluppo delle superiori indicazioni espresse dai massimi Consessi, l’infondatezza delle censure.
È infondato il quarto motivo con cui la difesa denuncia la violazione degli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione oltre che 6 e 7 della CEDU sostenendosi che secondo la Corte EDU la confisca di prevenzione avrebbe natura sanzionatoria e non potrebbe esserne disposta l’applicazione in assenza di condanna, oltre che in assenza di una “effettiva responsabilità penale”.
A tale proposito va ricordato che la Corte europea, mostrando di muoversi nel solco di un orientamento interpretativo ormai ben delineato, ha riconosciuto da tempo la compatibilità, in via di principio, delle misure di confisca senza condanna con i diritti tutelati dalla Convenzione (in particolare Corte EDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, § 30; Corte EDU, sez. II, dec. 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, § 1-3; Corte EDU, sez. I, dec. 4 settembre 2001, Riela c. Italia; Corte EDU, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia, § 45 con cui la Corte aveva escluso che la confisca di prevenzione fosse comparabile a una sanzione penale, valorizzando esclusivamente la sua finalità preventiva e la sua necessità per impedire il dilagare del fenomeno mafioso)
Anche recentemente, la Corte EDU ha confermato tale orientamento (Corte Edu Sez. I, Garofalo c. Italia, 13 febbraio 2025, ric. 47269/18) ribadendo come non sia in discussione l’esistenza di una base legale della misura in quanto la confisca di prevenzione è prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, norma considerata dai giudici europei sufficientemente accessibile (cfr. § 62) e confermando che le misure di ablazione patrimoniale applicate in assenza di condanna – e fondate sulla presunzione che determinati beni siano stati acquisiti illecitamente – perseguono indubbiamente un fine legittimo in quanto mirano a far sì che il crimine non paghi e a contrastare l’arricchimento ingiustificato derivante da reati, mediante la sottrazione dei profitti illeciti a chi ne abbia beneficiato.
Ha, pertanto, riconosciuto a queste ipotesi di confisca natura essenzialmente ripristinatoria e non punitiva (cfr. §§ 66-67) evidenziando che la stessa, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna, presenta diversi elementi che la rendono più comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l’arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale, essendo la sua finalità quella di rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente.
È inconferente, inoltre, il richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 4145 del 2023, con cui le Sezioni unite sono intervenute sull’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. ai fatti posti in essere prima della sua introduzione, nella parte in cui consente al giudice d’appello ovvero a quello di legittimità di tenere ferma la confisca per equivalente del prodotto o del profitto conseguiti dal reato nonostante la sopravvenienza, nelle more del giudizio di impugnazione, della prescrizione, (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rizzi, Rv. 284209 – 01), in quanto l’art. 578-bis cod. proc. pen. ha un proprio ambito di applicazione limitato alle diverse ipotesi di confisca cd. “allargata” e di confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., differenti dalla confisca di prevenzione.
Il quinto motivo è inammissibile, oltre che ripetitivo.
La difesa deduce l’omessa considerazione di circostanze ritenute decisive, considerate tuttavia non tali dai giudici di merito (quali la dedotta provenienza dei redditi da attività lavorativa lecita, anche se irregolare, l’esistenza di un pregresso contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un contenzioso condominiale, indicativo, a dire della difesa, della mancanza di disponibilità economiche sufficienti in capo al prevenuto) sollevando censure che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, non considerandone la complessiva struttura argomentativa, unitariamente e inscindibilmente considerata e che, soprattutto, non si spingono fino a evidenziare il vizio di violazione di legge -unico scrutinabile nella materia che ci occupa- rimanendo relegata nell’ambito di una critica alla motivazione adottata dai giudici.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
