La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 3955/2026 ha stabilito che il sistema delineato dal legislatore non determina un ingiustificato ovvero un irragionevole squilibrio nei rapporti tra le parti del processo penale in quanto lo scopo perseguito è quello di garantire che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si possa essere certi che il gravame è espressione del personale e consapevole interesse dell’imputato e non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante all’imputato, disciplinando esclusivamente le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna; la posizione dell’imputato assente assistito da un difensore di ufficio è stata adeguatamente salvaguardata, avendo il legislatore della riforma previsto, proprio al fine di bilanciare quanto previsto con l’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen., i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto della restituzione nel termine.
L’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva, nella sua originaria formulazione, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell’imputato assente; il nuovo testo della disposizione prescrive, infatti, che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
L’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con la nuova e più rigorosa disciplina dell’assenza e con essa condivide l’intento di ridurre il rischio di celebrare processi a carico di soggetti involontariamente inconsapevoli, assicurando il diretto coinvolgimento dell’imputato giudicato in assenza che risulti assistito da un difensore di ufficio, chiamato oggi a rilasciare uno specifico mandato per impugnare, inequivocabile indice della sua sicura conoscenza non solo della pendenza del processo, ma anche dell’instaurando giudizio di impugnazione.
Il difensore solleva dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sopra descritta, sui quali la Suprema Corte si è già pronunciata, statuendone la manifesta infondatezza.
È stato affermato infatti che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1- e 1 , cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-01).
Analogamente, è stato affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1- e 1- dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900-01).
Di recente, tali argomentazioni sono state ribadite ed è stato affermato che: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza» (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, Singh, Rv. 288447-01).
Alla luce delle considerazioni svolte nelle pronunzie sopra richiamate, la prospettata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondate, per i motivi qui illustrati.
L’asserito contrasto dell’art. 581, comma 1 i , cod. proc. pen. con principi costituzionali, a causa della irragionevole restrizione del diritto d’impugnazione, secondo il ricorrente, deriverebbe dal porre a carico dell’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, l’onere di rinnovare la propria volontà di instaurare un ulteriore grado di giudizio.
A tal proposito la cassazione si è più volte espressa affermando che tale onere, imposto dell’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen. all’imputato, rispetto al quale si è proceduto in assenza, di depositare con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza da impugnare, non è irragionevole, in quanto vale a garantire il diritto dell’interessato a conoscere l’effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, scongiurando il rischio che il giudizio di impugnazione possa essere posto nel nulla per essersi svolto ad insaputa dell’imputato già dichiarato assente nel precedente grado (tra le tante: Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi, Rv. 286538-01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01).
Quanto alla doglianza difensiva secondo la quale l’aver stabilito che il difensore dell’imputato assente debba munirsi, in ristretti limiti temporali, di un apposito mandato ad impugnare la sentenza di condanna, determina una asimmetria rispetto al potere del pubblico ministero di impugnare la sentenza di assoluzione, deve osservarsi che tale onere è stato equilibrato e compensato dalla modifica contestualmente apportata dalla riforma alla disciplina del computo del termine per impugnare (cfr. l’art. 585, comma 1- , cod. proc. pen., che allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza) e dall’introduzione di una ipotesi, rinnovata nei presupposti, di restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. («L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420- , commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa»).
È priva di pregio anche la censura con la quale si denuncia una asseritamente ingiustificata disparità di trattamento che subirebbe l’imputato assente rispetto alla parte civile (e alle altre parti private), in quanto solo il difensore della seconda conserverebbe il diritto ad impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della emissione della sentenza.
Al riguardo, riprendendo le condivisibili argomentazioni già effettuate dalla Suprema Corte nelle pronunzie sopra richiamate (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, Singh, cit.; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, cit.), è sufficiente ricordare che la parte civile e le altre parti private diverse dall’imputato possono stare in giudizio non sulla base di un mero mandato difensivo, ma in quanto rappresentate dal loro difensore sulla base cui sia stata conferita una apposita procura speciale; difensore e procuratore speciale che, in luogo della parte rappresentata e nell’interesse della stessa, può compiere ogni atto del procedimento che non sia dalla legge espressamente riservato alla medesima parte, giusta la previsione dell’art. 122 cod. proc. pen. la quale, nel regolare gli effetti della procura speciale rilasciata dalla parte civile al proprio difensore, attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 76 comma 1, cod. proc. pen., una più ampia , ossia la capacità di essere soggetto del rapporto Corte di processuale (in questo senso: Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179-01). Il difensore della parte civile, dunque, esercita la facoltà di impugnazione non in quanto procuratore speciale della parte assistita, al pari di quanto avverrebbe laddove l’atto di impugnazione dovesse essere presentato da soggetto, sia esso il difensore o altra persona, che abbia ricevuto una apposita procura speciale dall’imputato.
Non è corretto, dunque, porre sullo stesso piano la posizione del difensore e procuratore speciale della parte civile, che è titolare di un potere di impugnazione “proprio” esercitato quale procuratore speciale della parte, e quella del difensore dell’imputato, che non è titolare di un potere del tutto autonomo da quello del proprio assistito.
Di quest’ultimo assunto vi è riscontro nel consolidato orientamento interpretativo formulato della giurisprudenza di legittimità che, nel sostenere il principio secondo il quale il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, ha puntualizzato che la rinuncia all’impugnazione non è solo espressione di una attività concernente l’aspetto strettamente tecnico del diritto di difesa, e come tale rientrante nella discrezionalità professionale del difensore, ma costituisce un atto abdicativo di un diritto ormai già automaticamente sorto in capo al soggetto (imputato, indagato o altra parte privata) che ne è l’unico titolare, anche se l’impugnazione venne proposta non da lui personalmente ma, sempre però per suo conto e nel suo esclusivo interesse, dal difensore (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).
Quanto, infine, alla denunciata irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza e il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, si osserva che la diversità di disciplina è giustificata dal differente rapporto che di regola viene ad instaurarsi tra il difensore e l’imputato; l’esistenza di un mandato fiduciario fa, infatti, presumere l’effettività del rapporto professionale, inducendo a ritenere che il difensore fornisca con continuità al proprio assistito le informazioni sui principali snodi del processo che lo riguarda, sicché è ragionevole ritenere che l’imputato sia ben consapevole delle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore; si tratta, peraltro, di una presunzione che trova inequivocabile conforto nel dato normativo (basti citare l’art. 420- , comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto [..] della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante») e nella giurisprudenza di leggittimità che, a proposito della valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati effettuate dai giudici di merito, tende a distinguere i casi nei quali l’imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto ai casi in cui è difeso da un difensore di ufficio, tendenzialmente attribuendo alla nomina fiduciaria – salvi casi particolari, quale, ad esempio, l’intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore – una presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato (in tal senso: Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, Singh, cit.).
Deve, dunque, ribadirsi che il sistema delineato dal legislatore non determina un ingiustificato ovvero un irragionevole squilibrio nei rapporti tra le parti del processo penale in quanto lo scopo perseguito è quello di garantire che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si possa essere certi che il gravame è espressione del personale e consapevole interesse dell’imputato e non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante all’imputato, disciplinando esclusivamente le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna; la posizione dell’imputato assente assistito da un difensore di ufficio è stata adeguatamente salvaguardata, avendo il legislatore della riforma previsto, proprio al fine di bilanciare quanto previsto con l’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen., i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto della restituzione nel termine.
Deve essere conseguentemente ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 581, comma 1 , cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza.
