La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 5166 depositata il 9 febbraio 2026 (allegata al post) ha esaminato e deciso la seguente questione:
Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi.
Ricorrente: D. C.
Relatore: I. Scordamaglia
Data udienza: 30 October 2025
Riferimenti normativi: Cast., artt. 27, 111; CEDU, artt. 6, 13; cod. proc. pen., artt. 129-bis, 586, 90-bis.1; disp. att. cod. proc. pen., artt. 15-bis, 45-ter; cod. pen., artt. 62, n. 6, 133, 152, 163; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42 ss.
Ordinanza di rimessione: 14833/2025
Decisione:
Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.
