Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 4256/2026, 28 gennaio/3 febbraio 2026, ha riaffermato che, nel caso in cui il giudice abbia pronunciato sentenza di proscioglimento, ad esempio, “perché il fatto non costituisce reato”, ma aderente alla motivazione della sentenza sia invece la formula concernente l’insussistenza del fatto, la Cassazione, innanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata, può provvedere direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento in tale ultimo senso, senza pronunciare l’annullamento della sentenza, trattandosi di errore di diritto nella motivazione del proscioglimento, non avente influenza su tale dispositivo (vedi Sez. 1, n. 4899 del 13/12/1991, Rv. 188964-01).
