La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4224/2026 ha sottolineato che per la costituzione di parte civile l’obbligo di deposito telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea.
La Suprema Corte premette che l’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale. Esso prevede, testualmente, al primo comma: “Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”. Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.”
La premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario, dal 1 gennaio 2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche.
La costituzione di parte civile può avvenire, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinarne le modalità nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere “depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”.
Come già evidenziato in sede di legittimità, la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile.
Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica.
È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza.
Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa – rispetto a quella tramite portale telematico – del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza.
In definitiva, l’obbligo di deposito telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi (in termini, in motivazione, Sez. 5, n. 24708 del 2025, cit.).
