Segnaliamo l’agenda dei lavori della Consulta che nella Camera di consiglio di oggi, 9 febbraio, tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo e l’articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge numero 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità;
2) l’articolo 281, comma 1, del decreto legislativo numero 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella parte in cui stabilisce che il tribunale si debba pronunciare sull’istanza di esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”;
3) l’articolo 102 della legge numero 689 del 1981 e l’articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, prevedono, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva «o nella detenzione domiciliare sostitutiva»;
4) l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge numero 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella parte in cui prevede la punizione «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, in subordine, «con la reclusione da sei mesi a sei anni»;
Nell’Udienza pubblica di domani 10 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
5) il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), della legge numero 134 del 2021 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge numero 3 del 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella interpretazione che ne ha dato il diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo la quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, commi secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge numero 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata definitivamente abrogata (ad opera della stessa legge numero 134 del 2021) anche per tali reati;
Infine, nell’Udienza pubblica dell’11 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
6) l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato;
