Il magistrato querelato non ti porta rancore e non si astiene nel giudizio dove sei persona offesa, stai sereno figliolo.
La Procura Generale presso la cassazione con l’archiviazione disposta il 9 dicembre 2025 ha stabilito che: “non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 109/2006, il magistrato che non si astiene dal trattare un giudizio penale in cui risulti parte offesa un soggetto già autore di querela nei suoi confronti, in quanto la “grave inimicizia” di cui all’art. 51 n. 3 c.p.c. deve essere reciproca e non si configura nel caso di mera presentazione nei confronti del magistrato di una denuncia o comunque di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale”.
