Perquisizione sul posto senza un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e fermo di prevenzione, il Ministero della Giustizia ha pubblicato una scheda di sintesi delle novità introdotte (allegata al post),
Nella scheda di sintesi a proposito della perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica, si legge:” Viene estesa la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’A.G., di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale, alla perquisizione sul posto:
• nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; • durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone;
• per l’accertamento dell’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere, oltre alle ipotesi già previste nell’attuale art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale) relative all’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. (articolo 7, comma 1).
➢ Fermo di prevenzione
Fermo restando quanto previsto dall’attuale art.11del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 che consente agli ufficiali ed agenti di polizia di accompagnare e trattenere non oltre le 24 ore nei propri uffici chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità, informando il pubblico ministero, viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche – nuovo articolo 11-bis decreto legge 21 marzo 1978, 59 (articolo 7, comma 2).
➢ Illecito penale per chi non si ferma all’alt delle Forze di polizia e si dà alla fuga
Introduzione di un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (articolo 8).
➢ Depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore
In un’ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, si depenalizzano le sanzioni previste dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore.
In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1000 a un massimo di euro 10.000, estese anche all’ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 1).
In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2).
In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 3).
Viene altresì modificato il terzo comma dell’articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l’ipotesi di disobbedienza all’ordine di scioglimento della riunione o dell’assembramento, attualmente punita con l’arresto e l’ammenda fino a 413 euro, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. b).
Viene infine modificato il primo comma dell’articolo 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose), già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (articolo 9, comma 2).
➢ Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico
Introduzione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con la sentenza di condanna per i seguenti delitti:
• attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
• attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
• devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.);
• violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.) anche se aggravato (art. 339 c.p.);
• devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.); • strage (art. 422 c.p.);
• incendio (art. 423 c.p.);
• danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dal 425 c.p. (es. se il fatto è commesso su edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole);
• attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.);
• omicidio volontario (art. 575c.p.), anche nella forma tentata;
• omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
• lesioni personali se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p. o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (585 c.p.), ovvero se il fatto è commesso durante lo svolgimento delle proprie funzioni, in danno di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, di esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie o nei confronti di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive (583-quater c.p.).
Si prevede altresì, che il questore possa prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto.
La violazione del divieto o dell’obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione da 4 mesi a 1 anno (articolo 10)”.
