La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4426/2026, in tema di analisi comparativa del DNA, ha rimarcato che l’affidabilità giuridica dei risultati dell’indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguito, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che “cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali” compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi, in ipotesi sia di identità sia di mera compatibilità con un determinato profilo genetico.
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, Ndreca, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863- 01). Come chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale, infatti, possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l’utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che presidiano l’acquisizione e la formazione all’interno del processo.
Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257-01); tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione e comparazione avvengano in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base di premesse fattuali non controverse.
Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l’affidabilità giuridica dei risultati dell’indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguito, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che “cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali” compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi, in ipotesi sia di identità sia di mera compatibilità con un determinato profilo genetico.
Secondo un diverso orientamento, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 Maier, non mass.). Tale orientamento, tuttavia, non convince, considerando che l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull’efficacia rappresentativa della stessa, specialmente nel caso in cui essa costituisca l’unica fonte a supporto del quadro probatorio.
Ebbene, nella pronuncia richiamata dal P.G. ricorrente (la sopra citata sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Rv. 283144, in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all’imputato l’utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi), il quadro probatorio è diverso e di per sé ampiamente sufficiente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato: si perviene all’accertamento della ricostruzione delle varie fasi di rinvenimento, prelievo ed esame del reperto (anche con escussione dei vari testi che hanno seguito tali fasi) — acquisito nell’immediatezza sul luogo del delitto su indicazione della stessa parte offesa – in modo tale da potere affermare che l’imputato indossava il guanto repertato, era presente sul luogo della rapina e le successive “manipolazioni” del reperto non hanno sicuramente determinato un’alterazione dello stesso, non essendovi stata alcuna contaminazione con tracce di DNA di soggetti diversi; a ciò si aggiungono altri significativi elementi probatori relativi, in particolare, all’accertamento sull’utenza cellulare ed al suo impiego da parte dell’imputato. Diversamente, nel caso di specie, a fronte degli specifici rilievi del P.G. ricorrente, va detto che la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e non illogica, che l’omessa osservanza dei protocolli metodologici abbia inciso sulla piena attendibilità degli esiti dell’analisi genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l’unica emergenza che colloca l’indagato sulla scena del crimine.
Ed invero, nessun riscontro è ricavabile dai tabulati telefonici, nessun riconoscimento fotografico è stato effettuato (il teste B., che aveva affermato di avere visto in faccia i rapinatori, non li riconosceva in sede di ricognizione fotografica), nessuna delle impronte papillari rilevate sul bancone della cassa attinto dai due rapinatori (non muniti di guanti) è stata associabile all’imputato o al complice, giudicato separatamente con sentenza assolutoria (pp. 26-27 sentenza).
Il ricorso, non confrontandosi con la valutazione complessiva contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra richiamati, finisce per essere generico e aspecifico.
Anzitutto, la Corte territoriale ha dato atto della mancanza di integrità della catena di custodia del berretto in questione, che non è stato tempestivamente individuato e sequestrato al momento del primo accesso della polizia giudiziaria sul luogo della rapina, bensì undici giorni dopo in occasione di successivo sopralluogo, su segnalazione della dipendente M., per di più con modalità non chiare e conseguente inosservanza, nella fase dell’acquisizione della traccia biologica, dei protocolli di settore, funzionali ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali (p. 17 sentenza impugnata: “La testimone ha inizialmente affermato di non ricordare assolutamente di avere rinvenuto un cappellino dietro il monitor della sua postazione… infine ha ammesso di aver trovato un cappellino, ma di non ricordare di averlo consegnato ai carabinieri… non ha saputo aggiungere ulteriori elementi relativi alle modalità di rinvenimento dell’oggetto“); nessun elemento è stato poi ricavabile in ordine alle successive modalità di conservazione e campionamento del reperto dalle relazioni del RIS acquisite, né l’esame del teste D. ha potuto colmare la lacuna (p. 23 sentenza).
Anche con riferimento alle successive fasi delle analisi e dell’interpretazione dei dati, all’esito dell’esame delle consulenze tecniche del Ris di Roma — e audizione del teste D. – e della relazione tecnica della difesa redatta dalla dottoressa N., la Corte di merito rileva che non sono disponibili informazioni dettagliate, tali da comportare un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova e rendere non verificabile il risultato ultimo dell’analisi (“l’estrazione, quantificazione amplificazione e tipizzazione del DNA non sono state corredate dai rapporti analitici strumentali e non è stata indicata la quantità di DNA estratto dai campioni.
