Rimessa alle sezioni Unite l’appellabilità della sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con ordinanza numero 4839 depositata il 5 febbraio 2026 (allegata al post) ha rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione: “Se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile”.

La Suprema Corte ha ritenuto di che il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto – quantomeno potenziale – sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131- bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: – come sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall’imputato nei casi previsti dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; – ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell’imputato.

Trattasi, peraltro, ad avviso della cassazione, di una questione di particolare rilevanza, poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l’imputato, rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all’azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l’ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d. Igs. 30 ottobre 2022, n. 150.

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