Violenza economica e maltrattamenti in famiglia (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 4817 depositata il 5 febbraio 2026, in tema di maltrattamenti in famiglia, integra la fattispecie la violenza economica esercitata attraverso la privazione sistematica di risorse finanziarie alla persona offesa, l’impedimento di svolgere attività lavorativa retribuita e il controllo totalizzante sulle disponibilità economiche familiari, anche in assenza di episodi di violenza fisica, trattandosi di condotta vessatoria idonea a produrre uno stato di prostrazione della vittima.

La rilevanza penale della violenza economica, riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul del 2011, prescinde dalla maggiore o minore capacità di resistenza della persona offesa.

Ricordiamo il precedente della sezione 6 sentenza numero 1268/2025 che in tema ha stabilito che integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

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