Sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi e l’impossibilità ad adempiere (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 5019 depositata il 6 febbraio 2026 ha ricordato che la condizione impeditiva dell’adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato.

Sul punto ricordiamo che la cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30402/2016, sempre in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, ha stabilito che l’inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del giudice di esecuzione di revoca del beneficio per inadempimento parziale degli obblighi cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, in particolare per non aver il condannato adempiuto alla rimessione in pristino di uno dei fondi interessati dall’ordinanza, che lo stesso aveva alienato a terzi prima della concessione del beneficio.

La concessione della sospensione condizionale può essere subordinata all’adempimento di determinati oneri, con la conseguenza che la loro l’inosservanza determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., la revoca del beneficio e, quindi, l’esecuzione della pena.

Secondo l’impostazione tradizionale, l’imposizione di obblighi al condannato risponde ad una duplice logica che dipende dalla loro tipologia: possono essere imposte al condannato prestazioni di natura patrimoniale (quando il beneficio è subordinato all’adempimento degli obblighi alle restituzioni) o possono invece essere imposti oneri diretti all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

I primi mirano a compensare la domanda di punizione delusa dalla mancata esecuzione della pena, placando le istanze punitive della vittima del reato, mentre i secondi mirano a mitigare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917).

Tuttavia tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva appunto l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

Infatti, l’adempimento dell’obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035), con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873) per fatti non imputabili al condannato.

Quindi l’impossibilità ad adempiere l’obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all’adempimento dell’obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l’imposizione dell’obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone), come la cessione del bene immobile che il condannato era tenuto, come nella specie, a rendere conforme alla normativa vigente.

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