La trascrizione di una telefonata senza allegazione della registrazione tramite supporto audio è stata ritenuta utilizzabile ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile dalla cassazione sezione 1 con l’ordinanza 2409 depositata il 5 febbraio 2026.
La Suprema Corte, in tema di addebito della separazione personale, ha stabilito che la trascrizione di una registrazione telefonica costituisce prova utilizzabile ai sensi dell’articolo 2712 Cc quando la parte contro cui è prodotta non contesti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito che la conversazione sia realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore risultante dalla trascrizione.
Il mero rilievo della mancata acquisizione agli atti del supporto audio originale non equivale a disconoscimento e non impedisce al giudice di utilizzare la trascrizione come fonte di prova, potendo la conformità essere accertata anche attraverso altri mezzi, comprese le presunzioni.
Sul punto ricordiamo che in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa (ordinanza 30977, sezione Terza del 03-12-2024).
