Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37629/2025, 2 luglio/18 novembre 2025, ha chiarito, in tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che il divieto sancito dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate.
Resta per contro ammessa la testimonianza per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza.
Dall’espressione «contraddittorio nella formazione della prova» contenuta nell’art. 111, comma 4, Cost., si è fatto discendere nel tempo il fermo convincimento della inidoneità probatoria della dichiarazioni raccolte unilateralmente nell’indagine preliminare ai fini della decisione sul merito.
Quanto all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il divieto attiene solo alle informazioni ottenute attraverso un determinato modulo procedimentale che la norma tipizza: gli ufficiali e gli agenti di polizia non possono testimoniare “sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a-b”.
Il divieto è doppiamente tipizzato nei suoi presupposti oggettivi, mediante il riferimento a particolari modalità di compimento che connotano solo certi atti e allo status di testimone che deve attribuirsi al soggetto da cui provengono le dichiarazioni.
Nel corso dei lavori preparatori della legge n. 63 del 2001, la norma era stata formulata alla Camera dei deputati con il rinvio alla sola lettera b) del comma 2 dell’art. 357, mentre, solo al Senato della Repubblica, si preferì aggiungere anche il riferimento alla lett. a) della norma in questione. Il richiamo alla lettera a) del comma 2 dell’art. 357 cod. proc. pen. impedisce alla polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle denunce, querele o istanze presentate oralmente.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisca tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime.
Si è aggiunto che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. preclude la testimonianza con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, mentre gli “altri casi”, cui si riferisce l’ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225468- 469).
Gli “altri casi” di cui alla norma in esame, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano cioè con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (per tutti, cfr., Sez. 5, n. 10946 del 08/02/2005, Rv. 231224).
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 305 del 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., “ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuta delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate”.
Dunque, il divieto ha ad oggetto anche le dichiarazioni verbalizzabili e non verbalizzate. La giurisprudenza successiva della Corte di cassazione ha ritenuto non rientrare nell’ambito del divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria fattispecie del tutto peculiari, come la deposizione che verta su dichiarazioni di un teste, raccolte mentre è accompagnato in ospedale (Sez. 5, n. 14550 del 08/11/2004, dep. 2005, Rv. 231100; Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, Rv. 253374), ovvero in relazione alle dichiarazioni sulla identità degli autori di un omicidio, rese nella immediatezza dalla vittima del ferimento mortale, poco prima del decesso (Sez.1, n. 5965 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 243347; Sez. 1, n. 25295 del 27/02/2014, Rv. 259780) o, ancora, le dichiarazioni acquisite da telefonate ricevute a numeri di emergenza (Sez. 2, n. 4800 del 18/01/2013, Rv, 255203), o percepite occasionalmente dalla polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Rv. 269573), ovvero relative a dialoghi cui l’ufficiale di polizia sia stato testimone diretto (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016, Rv. 268708). L’indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità appare sostanzialmente simmetrico alla elaborazione della dottrina, secondo cui il riferimento agli “altri casi”, nei quali il divieto di testimonianza non opera per la polizia giudiziaria, riguarda le dichiarazioni raccolte al di fuori di qualunque rapporto dialettico interno al procedimento ovvero quelle acquisite all’interno del procedimento ma al di fuori delle modalità richiamate dalla norma, sempre che non si tratti di ipotesi in cui la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal potenziale testimone non sia dovuta in forza di una previsione normativa espressa o implicita, ovvero non sia ragionevolmente esigibile, in relazione alle circostanze del caso concreto.
