La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4635 depositata il 4 febbraio 2026 sottolinea che con le modifiche introdotte dal D.L. 48 del 2025 in caso di contestazione dell’articolo 640 comma 3 c.p., che attribuisce autonomo rilievo alla condotta già prevista dal n. 2-bis, con un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio [reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 700 a euro 3.000 e il combinato disposto dell’introdotta lettera f.1 all’articolo 380, secondo comma del codice di procedura penale, include la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell’articolo 640 del codice penale, nel catalogo dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza
Infatti, il Decreto Legislativo numero 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza), allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previsto, al comma 2 dell’articolo 11 alcune modifiche al Codice penale in materia, tra l’altro, di truffe nei confronti delle persone anziane, con specifico riguardo alla fattispecie aggravante dell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cosiddetta minorata difesa, di cui all’articolo 61, numero 5, del codice penale); ciò al fine di configurare in termini autonomi tale fattispecie con un inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio..
Viene corrispondentemente integrata la relativa disciplina processuale al fine di includere la nuova configurazione della suddetta fattispecie aggravante di reato nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza..
In concreto, viene soppresso il numero 2-bis del secondo comma dell’articolo 640 del codice penale concernente l’aggravante dell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all’articolo 61, numero 5 del codice penale) [comma 2, lettera a)]; viene contestualmente introdotto un nuovo terzo comma all’articolo 640 del codice penale, che attribuisce autonomo rilievo alla condotta già prevista dal summenzionato n. 2-bis, con un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio [reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 700 a euro 3.000, a fronte delle ipotesi aggravate previste a normativa vigente (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro e reclusione da 1 a 5 cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro)] [comma 2, lettera b)]; viene, inoltre, introdotta la lettera f.1 all’articolo 380, secondo comma del codice di procedura penale, al fine di includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell’articolo 640 del codice penale, nel catalogo dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (comma 3).
