Processo telematico e l’impugnazione “farraginosa” della Procura: la dichiarata inammissibilità viene annullata dalla cassazione (Riccardo Radi)

L’impugnazione venne depositata cartacea presso la Corte d’assise di appello e non presso il giudice che aveva emesso la sentenza e non in formato digitale, per questi motivi la Corte d’Assise di appello a Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello depositato dalla Procura antimafia della Repubblica di Roma, nei confronti di un imputato assolto in primo grado in un processo per omicidio.

La notizia venne diffusa dal quotidiano Domani, il 28 ottobre 2025, con l’articolo titolato: “L’App di Nordio ha salvato il boss dal processo”-

Ne abbiamo scritto nel post in allegato:

Processo telematico: il Boss ringrazia il malfunzionamento dell’App (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

Ora è arrivata la decisione della cassazione sezione 1 che con la sentenza 2545/2026 accoglie il ricorso della Procura Generale di Roma (allegata al post).

La Suprema Corte scrive: “Nello stesso ricorso in esame, invero, si evidenzia che l’appello era stato depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma in data 18 marzo 2025, quando il termine ultimo era il 20 marzo 2025, e non in formato digitale presso la Corte di assise di Frosinone, come andava depositato secondo il combinato disposto dei suddetti articoli.

L’ufficio ricevente l’atto di appello, però, il giorno successivo trasmetteva l’impugnazione alla Corte di assise di Frosinone con richiesta, sottoscritta dal Presidente, come da annotazione sull’atto di appello allegato al ricorso, di “inviare tempestivamente gli atti relativi al giudizio di primo grado”.

La corretta trasmissione dell’appello è stata attestata dalla PEC inviata dalla Corte di assise di appello in data 19 marzo alle ore 12,49 indirizzata alla cancelleria della Corte di assise di Frosinone (sempre allegata al ricorso).

Presso la Corte di assise di Frosinone, alla cui cancelleria l’appello andava depositato, detto atto è, quindi, arrivato tempestivamente, il 19 marzo 2025, prima della scadenza del termine per l’impugnazione del 20 marzo 2025 (venendo preso in carico e registrato nella suddetta data, come da documentazione allegata sempre al ricorso).

E’ principio consolidato che in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 582 cod. proc. pen. dall’art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 5, n. 24732 del 13/05/2025, Tavalazzi, Rv. 288369: in motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l’onere di trasmettere l’atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l’atto( perviene all’ufficio competente a riceverlo).

Circostanza, quest’ultima, della tardività del deposito del ricorso, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all’ufficio competente risulta essere avvenuta nel termine.

Resta, però, da analizzare l’ultimo profilo, quello dell’obbligatorietà del deposito telematico presso il Tribunale, ex art. 111-bis, previsto ai sensi dell’art. 3 d. M. n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 d. M. n. 206 del 2024, per i ricorsi depositati dal primo gennaio 2025, con eccezione per tre ipotesi tra cui non rientra il caso in esame (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e immediato, per le quali fino al 31 marzo 2025 era consentita modalità di deposito anche diversa).

Presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell’applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall’art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen.

E’ evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell’interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di assise di appello di Roma”.

Non abbiamo da aggiungere altro se non che la stessa solerzia giustificazionista non viene usata per le impugnazioni “farraginose” degli avvocati.