La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 41684/2025, in tema di giudizio abbreviato, ha stabilito che il potere del giudice di disporre l’integrazione probatoria, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è condizionato dalla necessità di acquisire, ai fini decisori, gli elementi di cui è ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione del cd. drop test, effettuato nell’immediatezza, ma non agli atti, che attestava che gli organismi vegetali in sequestro avessero natura di piante di marijuana, sul rilevo che lo stesso fosse afferente alla verifica del corpo del reato.
Va, invero, rilevato che la doglianza si incentra sull’acquisizione e sulla valutazione di una perizia espletata nell’ambito del procedimento a carico di T., che era stato arrestato al momento della scoperta della coltivazione realizzata in agro di Mores.
Va, tuttavia, rilevato che la Corte territoriale ha, sul punto, osservato che la perizia (in realtà si trattava di accertamento tecnico irripetibile sulle piantine sequestrate, dalle quali era stato tratto un campione) non era come tale acquisibile, in quanto svoltasi al di fuori del contraddittorio, e che nondimeno era invece acquisibile e in concreto utilizzabile il c.d. drop test, eseguito nell’immediatezza, dal quale era emerso inequivocamente che si trattava di piantine di marijuana.
Con riguardo a tale atto manca, dunque, nel motivo di ricorso una specifica analisi.
Va poi osservato che, contrariamente a quanto difensivamente dedotto, l’acquisizione operata dal primo giudice d’ufficio, in base al contenuto del separato fascicolo relativo al processo a carico di T., era del tutto rispondente ai canoni previsti in materia di giudizio abbreviato dall’art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Si rileva, invero, che anche il giudizio a prova contratta conserva la sua primaria funzione di assicurare il pieno esercizio della giurisdizione, giungendo all’accertamento della verità storica e alla verifica degli elementi idonei ad assicurare un giudizio di colpevolezza o meno dell’imputato, anche al fine di correlare a tale giudizio l’irrogazione di una pena personologicamente giusta.
In tale prospettiva l’intervento del giudice è condizionato dalla necessità di acquisire un atto ai fini della decisione, non diversamente da quanto nell’ambito del giudizio dibattimentale è previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. che consente al giudice di disporre l’assunzione di mezzi di prova, in quanto ciò risulti assolutamente necessario (si rinvia a Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi Rachid, Rv. 274845 – 01).
Va del resto rimarcato come siffatto intervento integrativo del giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sia stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerente con il quadro dei valori che presiedono al giudizio (Corte cost. sent. n. 73 del 2010, che ha suffragato le linee portanti della più remota Corte cost., sent. n. 111 del 1993).
Proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che il giudice non dispone della possibilità di espletare indagini, con percorsi autonomi di valenza esplorativa, ma deve fondarsi su spunti correlati ai temi oggetto di verifica e al quadro probatorio acquisito all’esito del contraddittorio, principio certamente valorizzabile anche nel caso del giudizio abbreviato, in cui il giudice valuta gli atti contenuti nel fascicolo rispetto ai quali le parti non dispongono del diritto alla prova, pur conservando una facoltà di sollecitazione, correlata al potere di intervento integrativo del giudice, che nel compiere la verifica demandatagli ben può individuare lacune che devono essere colmate sulla base di elementi correlati ai temi del processo e alle prove acquisite.
Del tutto in linea con tale inquadramento risulta dunque l’assunto secondo cui «in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti» (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01).
Nel caso di specie l’acquisizione del drop test, in quanto afferente alla verifica del corpo del reato, già oggetto di accertamento e sequestro e posto a fondamento della contestazione, non costituiva un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativo, disgiunto dal tema primario, cosicché l’integrazione avrebbe dovuto reputarsi del tutto legittima.
