Chi si contenta del regime di detenzione domiciliare gode? (Gianluca Filice)

Accontentati di quello che hai. Così un Tribunale di Sorveglianza ha risposto ad una istanza di affidamento avanzata da una persona già sottoposta al regime della detenzione domiciliare.

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 3228 del 26 gennaio 2026 ha stigmatizzato una motivazione che solleciti il detenuto ad accontentarsi.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva stabilito che un soggetto, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare per reati commessi in epoca risalente (alcuni già definiti, altri pendenti, tutti commessi tra il 2015 ed il 2018, quando costui era in servizio presso la pubblica amministrazione), non era concedibile la più ampia misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova la servizio sociale  a causa della natura e della tipologia dei reati oggetto delle condanne in esecuzione e delle ulteriori pendenze.

Parallelamente, i giudici territoriali consideravano irrilevanti le informazioni, contenute nelle relazioni dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (che attestavano il corretto comportamento del richiedente durante tutto il periodo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare), nella nota dei Carabinieri (che non segnalava alcun rilievo) e nella documentazione sanitaria (attestante una patologia oncologica).

Nonostante la mancata acquisizione di elementi di segno negativo, il Tribunale aveva omesso di motivare sul perché il lungo periodo di tempo esente da condanne non fosse valutabile positivamente, esprimendo una analisi, apodittica e sommaria, ritenendo sub valenti gli elementi favorevoli al ricorrente diversi dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie. 

Sostiene la Corte di cassazione, tuttavia, che la motivazione avrebbe dovuto confrontarsi con i temi pretermessi,successivi alla consumazione della condotta sanzionata e concernenti altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, non potendosi ritenere aderente ai consolidati arresti giurisprudenziali una motivazione che solleciti il detenuto ad accontententarsi  “degli ampi spazi di libertà di cui già fruisce in regime di detenzione domiciliare, peraltro ulteriormente ampliabili in quanto “ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato

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