Avvocato e la pubblicità occulta (Redazione)

Leggere su un quotidiano le particolari abilità professionali di un avvocato per poi scoprire che …

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 259/2025 (allegata al post) ha stabilito che costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdf, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati.

Nella motivazione della decisione si legge: “È indubbia la natura pubblicitaria delle due pagine del periodico in oggetto.

Tale circostanza è pacificamente ammessa anche dagli incolpati ed inoltre è confermata dal teste a difesa da loro citato ed ascoltato in sede di procedimento disciplinare.

Infatti, il giornalista che ha curato l’inserzione in oggetto, dott. [AAA], ha dichiarato di avere commesso l’errore di non indicare espressamente la natura pubblicitaria dell’articolo, circostanza che conferma quindi la piena conoscenza dei ricorrenti e dell’autore materiale del testo della natura pubblicitaria dell’articolo”.

Nota
In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021.

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