Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38222/2025, 24 ottobre/24 novembre 2025, ha affermato che, riguardo alle impugnazioni cautelari reali, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un conto corrente di cui risulta intestatario, avente saldo negativo.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 25 febbraio 2025, il Tribunale, adito ex art. 324, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore dell’indagata, per difetto di concreto ed attuale interesse alla cessazione del vincolo di indisponibilità dei rapporti di conto corrente bancario (con saldo negativo) in sequestro ed ha per l’effetto confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 30 ottobre 2024.
Ricorso per cassazione
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagata, soggetto i cui rapporti di conto corrente bancario sono stati “bloccati” dall’istituto di credito, ancorché con saldo negativo, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, deducendo i motivi che seguono.
…Inosservanza della norma processuale
(artt. 324 comma 3, 568, comma 4, 591, 373, 357 cod. proc. pen., 110 disp. att. cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’impugnazione svolta con la richiesta di riesame, in quanto la decisione adottata si pone in evidente violazione della legge processuale che tutela l’interesse concreto ed attuale alla impugnazione.
In particolare, il Tribunale della revisione cautelare reale avrebbe erroneamente ritenuto che, avendo i conti correnti oggetto di sequestro saldo negativo e non essendo quindi sottratte alla disponibilità della indagata somme di denaro, questa non potesse vantare alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo, non potendo derivare dall’eventuale accoglimento dell’istanza la restituzione di somme di denaro non rinvenute sui conti correnti a costei intestati.
Deduce ancora la ricorrente che l’omessa risposta alla domanda di giustizia, con cui viceversa si evidenziava l’interesse a non tenere il conto corrente “bloccato”, con la conseguente impossibilità di annullarne il saldo negativo ovvero attingere al fido ivi attivato, costituisce violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), deducibile con ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
…Violazione di legge
È dedotta per l’omessa motivazione, fermandosi a rilevare il difetto di concreto interesse alla impugnazione incidentale.
Decisione della Suprema Corte
È ammissibile e fondato il primo motivo di ricorso, il secondo resta assorbito.
Il tema proposto con il primo motivo di ricorso non è tanto quello dell’interesse alla richiesta di riesame reale di un decreto di sequestro non ancora formalmente eseguito, sul quale si registrano “in astratto” oscillazioni nella giurisprudenza della Corte.
Per il difetto dell’interesse alla impugnazione in caso di decreto non ancora eseguito Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875-01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542 – 01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Rv. 275598-01; meno recentemente Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Rv. 194681. In senso contrario Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339, sostiene che il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. Sulla stessa china Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Rv. 272657; Sez. 3, n. 31958/24, in data 7/5/2024, n. m.; Sez. 3, n. 17890 del 19/12/2024, dep. 2025; Sez. 3, n. 31957-31958-31959 del 07/05/2024, n.m.; Sez. 3, n. 41247 del 01/10/2024; Sez. 6, n. 45869 del 14/10/2022, n.m., in motivazione pag. 5 e 6, che ha approfondito le diverse caratteristiche dei sequestri, a seconda della loro natura e di quanto oggetto di apprensione. In tempi più remoti, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6551 del 29/11/1999, dep. 2000, Rv. 215210 – 01.
Nella concreta fattispecie, non è in discussione la circostanza che il decreto di sequestro impugnato con la richiesta di riesame fosse già stato eseguito, con la conseguente sottrazione all’intestatario del rapporto bancario delle facoltà di disporre dei conti correnti (portanti saldo numerario negativo) oggetto di sequestro preventivo.
La ricorrente deduce, viceversa, l’inosservanza della norma processuale, in quanto con il vincolo di indisponibilità apposto ai conti correnti è stata preclusa al correntista la facoltà di operare su detti conti, cioè di attingere (in via diretta o attraverso gli addebiti già operanti) all’affidamento di cui godeva, con l’ulteriore danno derivante dalla decorrenza di interessi passivi (sul saldo negativo “congelato”), non potendo tale saldo negativo subire incrementi numerari per effetto di eventuali legittime rimesse o accrediti periodici.
Si ritiene che l’esecuzione della misura ha già prodotto, come correttamente evidenziato con i motivi di ricorso, effetti di indisponibilità certamente perniciosi per il titolare del conto corrente bancario, con conseguente interesse, concreto e attuale (in questi termini la notizia di decisione delle Sezioni unite penali, all’esito dell’udienza del 25 settembre 2025), del danneggiato ad impugnare.
Del resto, la prevalenza del criterio fattuale o sostanziale rispetto a quello formale, in materia di esecuzione del sequestro preventivo, è stata già affermata da questa Corte, allorché si è ritenuto che il termine per impugnare decorra dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro, che è assicurata anche dalla ricezione del telegramma della banca che avvisa del blocco del conto sulla base del provvedimento giudiziario di cui indichi gli estremi (Sez. 2, n. 14772/2018, cit.).
È certo, dunque, che la ricorrente ha interesse ad impugnare, giacché, secondo Sezioni unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693- 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.
Il principio è stato riaffermato dalla decisione delle Sezioni unite del 25 settembre 2025 (notizia di decisione, cit.), che volge nello stesso senso.
Del resto, l’efficacia “postuma” o “a futura memoria” del decreto di sequestro di un conto corrente, che guadagni il saldo positivo successivamente alla esecuzione, è stata già pure affermata dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, Rv. 285168).
Da qui il concreto ed attuale interesse del ricorrente a rimuovere un vincolo di indisponibilità insistente su un rapporto bancario destinato a modificare nel tempo la sua consistenza numeraria.
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto del motivo solo processuale di annullamento, che non attinge alcun altro profilo di legittimità della decisione, s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso.
