Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37632/2025, 9 ottobre/18 novembre 2025, ha chiarito che il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest’ultima sia contestuale, posto che, in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice.
Il principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione, se del caso avvalendosi anche della procedura di correzione ex art. 130, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874).
Tale condivisibile affermazione, tuttavia, non si attaglia al caso di specie, giacché il contrasto rilevato cade su elementi immediatamente incidenti sull’essenza della decisione, qui sotto il versante del trattamento sanzionatorio irrogato.
Laddove, infatti, vi sia una radicale e insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, tale da non consentire di desumere quale sia stata l’effettiva volontà del giudicante, il conflitto rilevato non può essere risolto facendo prevalere il percorso giustificativo, per quanto contestuale, rispetto al portato letterale del dispositivo, comunque indicativo del decisum assunto, il cui tenore non può essere sottoposto ad una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa rispetto a quanto ivi indicato. In tal caso, quindi, deve ritenersi che non possa applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo quando la motivazione è resa contestualmente ad esso, poiché si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio e risultando impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del giudice (si veda Sez. 3, n. 40542 del 18/4/2014, Rv. 260653; da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 28654 del 10/07/2025, qui pedissequamente ripresa).
Le superiori considerazioni rendono evidentemente inconferente la risposta resa con l’appello sul tema in questione. Nel giustificare il trattamento sanzionatorio irrogato (da mantenere, avuto riguardo alla misura della pena base, inalterato) andava rivisto, ex novo, il profilo riguardante le attenuanti generiche, apprezzando la possibile sussistenza degli estremi in fatto valorizzabili a sostegno delle stesse, espressamente sollecitata con l’appello. Al contempo, nulla escludeva (anche) la possibile, ulteriore, configurabilità dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 385 citato, privilegiata dalla sola motivazione della sentenza appellata; ciò a prescindere dalla presenza di un motivo di appello proposto sul punto, considerando al fine il disposto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Vero è, infine, che la sentenza gravata ha anche escluso nel merito tale ultima possibile veste giuridica da dare al fatto.
L’evidente non intellegibilità del relativo percorso argomentativo, tuttavia, impone di rimettere al giudice del rinvio nuovamente anche questo giudizio.
Si impone in coerenza l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio, oltre che sulla recidiva, anche sulle ragioni giustificative del complessivo trattamento da irrogare; giudizio da rendere alla luce delle superiori coordinate.
