Ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di appello di assoluzione in riforma di condanna in primo grado: la Suprema Corte ha riconosciuto la tutela del principio della presunzione di innocenza (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4518 depositata il 3 febbraio 2026 (allegata al post), in tema di impugnazioni ex articolo 576 cpp (impugnazione della parte civile e del querelante), ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

Come è noto, negli ultimi anni si è posto il problema del rischio che le innanzi considerate deroghe previste dagli artt. 576 e 578, comma 1, cod. proc. pen. potessero confliggere con il diritto fondamentale dell’imputato alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, che, per come declinato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo secondo aspetto, è inteso nel senso che “la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole” (si veda su tutte Corte EDU, 20/10/2020, Pasquini c. San Marino, § 33).

Tale rischio è stato superato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, i cui principi sono stati oramai assimilati ed ulteriormente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880), e ribaditi ancora di recente nuovamente dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 2 del 2026).

Al riguardo, si è evidenziato che l’art. 6, paragrafo 2, CEDU tutela il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Considerata come una garanzia procedurale nel contesto di un processo penale, la presunzione di innocenza impone requisiti relativi, tra l’altro, all’onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al privilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato (Corte EDU, grande camera, 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, § 93; Corte EDU, grande camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, § 101).

Tuttavia, in linea con la necessità di assicurare che il diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU sia pratico e effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto: il suo scopo generale, in questo secondo aspetto, è – come anticipato – quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato (cfr. Corte EDU, grande camera, 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, § 94; Corte EDU, grande camera, 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, § 314; Corte EDU, grande camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, §§ 102 e 108).

La Corte costituzionale, pronunciatasi in particolare con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., ha ritenuto che, esauritasi la vicenda penale con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), deve provvedere – in applicazione della disposizione indicata – sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto (Corte cost., sent. n. 182 del 2021, punto 16 del Considerato in diritto).

Questo concetto, come detto, è stato ripreso e ribadito nella recente sentenza n. 2 del 2026, avendo affermato la Corte costituzionale che «la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha dato continuità all’orientamento di cui alla propria precedente sentenza n. 35490 del 2009, traendo, peraltro, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU».

In particolare, ha aggiunto la Corte, «le Sezioni unite penali, nel più recente arresto, hanno, per il vero, diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte.

I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell’impugnazione penale sulla responsabilità penale dell’imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell’impugnazione penale si sia oramai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato, avendo accertato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tale fine, la responsabilità penale, risultante altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza» (punto 13 del Considerato in diritto). In definitiva, ha concluso la Consulta, «nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo» (punto 16 del Considerato in diritto).

Ritiene la cassazione che i principi fin qui tratteggiati siano pienamente operanti anche nell’ulteriore ipotesi ‘derogatoria’ di cui all’art. 576 cod. proc. pen., stante, come visto, la medesima esigenza di tutela della parte civile.

Sul punto la Corte costituzionale ha chiarito che “la logica di fondo, che complessivamente emerge da queste fattispecie, è quella di evitare, finché possibile e compatibile con l’esito del giudizio in ordine all’azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest’ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell’onere di promuovere un nuovo giudizio» (Corte cost., sent. n. 173 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto).

Tale impostazione, oltre a risultare coerente con le autorevoli indicazioni della giurisprudenza costituzionale, può considerarsi conforme ad una interpretazione della disciplina convenzionalmente orientata: tenuto conto che, in sede europea, l’opzione esegetica che si è inteso qui privilegiare, è stata considerata rispettosa del dettato dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. Corte EDU, 18/11/2021, Marinoni c. Italia) e più in generale all’equo processo (v. Corte EDU, 15/09/2023, Roccella c. Italia), proprio in considerazione del fatto che, esaurita la vicenda penale con l’assoluzione dell’imputato, non impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., il giudizio continua dinanzi al giudice dell’impugnazione penale ai soli effetti civili, senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato.

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