Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 35873/2025, 22 ottobre/3 novembre 2025, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia.
In casi del genere, infatti, si deve ricorrere alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157, cod. proc. pen.
Va premesso che si tratta di fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Occorre richiamare alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore, sebbene d’ufficio: qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell’art. 162 cit. di rendere, cioè, reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale e assistito da un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Rv. 281198 – 01).
E, in via di stretta conseguenzialità, si è altresì precisato che le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio (nella specie, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d’ufficio) sono affette da nullità assoluta, ove quest’ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Rv. 283566 – 01).
Tali principi hanno trovato conferma anche nel diritto vivente successivamente formatosi, a mente del quale, ove l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti l’elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 01).
In tale ultimo arresto, peraltro, l’organo della nomofilachia, operato un rinvio, tra l’altro, anche a Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovric, ha precisato che, diversamente opinando, si profilerebbe il rischio di ricadute nel sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell’esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell’imputato, essendo compito del giudice accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da garantire che la mancata partecipazione dell’imputato sia ascrivibile alla conoscenza del processo e a una determinazione volontaria, in dipendenza della ricezione personale dell’atto di citazione a giudizio, oppure, secondo l’elencazione dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., di situazioni definibili quali “indici di conoscenza”.
Tali principi sono validi anche nel caso all’esame, nel quale il domicilio era stato originariamente eletto presso un difensore fiduciario. La successiva cancellazione dell’Avv. XXX dal relativo albo professionale configura, infatti, un’ipotesi di elezione effettuata presso un domicilio inesistente, tale per causa non riconducibile alla volontà dell’imputato, esattamente come nell’ipotesi di elezione presso difensore d’ufficio che rifiuti la domiciliazione. Si tratta, pertanto, di una notifica non solo inidonea o insufficiente, ma addirittura inesistente, sia pur per fatto sopravvenuto e, comunque, radicalmente inidonea a instaurare un valido contraddittorio, come tale affetta da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, cod. proc. pen. Invero, una volta accertata l’inesistenza del domicilio eletto, la notificazione dell’atto di citazione per il giudizio di appello all’imputato XXX avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme previste dall’art. 157, cod. proc. pen. anteriormente vigente, eventualmente avviando le relative ricerche a mente dell’art. 159 stesso codice, ma non mediante consegna di copia al difensore d’ufficio, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
