Individuazione fotografica eseguita senza le cautele e le garanzie della ricognizione: condizioni per la sua efficacia probatoria (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 39406/2025 ha stabilito che l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa.

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