I magistrati che tengono famiglia (Abate Faria)

Quanti sono i magistrati giudicanti e requirenti che si sono trovati in situazioni di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede?

Quante domande sono state presentate al CSM dai magistrati per dichiarare le situazioni di incompatibilità in astratto di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario?

Quante di queste dichiarazioni di incompatibilità ex articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario sono state valutate in concreto da parte del Csm, e quante siano state le decisioni del Csm che le hanno escluse sul piano concreto?

Queste le domande poste nell’interrogazione del 26 gennaio 2026 al Ministro della Giustizia da parte del deputato Enrico Costa:

Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario stabilisce che: «i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato» e prosegue specificando che «la ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base di determinati criteri» puntualizzati dalla stessa norma;

l’articolo 19 dell’ordinamento giudiziario stabilisce con chiarezza i casi di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, prevedendo che «i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario…» e stabilendo che «L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.»;

nell’elencare le varie incompatibilità, sempre l’articolo 19 prevede inoltre che «i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale» descrivendo poi tutte le ulteriori forme di incompatibilità e le modalità di valutazione delle medesime;

pertanto i magistrati sono tenuti a dichiarare le situazioni di incompatibilità in astratto di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, il Csm svolge una successiva valutazione in concreto nei casi previsti dalla legge –:

quante siano state negli anni le dichiarazioni di incompatibilità ex articoli 18 e 19 citati dell’ordinamento giudiziario da valutarsi in concreto da parte del Csm, e quante siano state le decisioni del Csm che le hanno escluse sul piano concreto;

se i procedimenti sottoposti alla valutazione del Csm e le relative deliberazioni assunte in merito siano comunicate al Ministero della giustizia;

se risultino forme di pubblicità delle deliberazioni assunte dal Csm in merito alle incompatibilità di cui ai citati articoli dell’ordinamento giudiziario sul sito istituzionale del medesimo ente;

se dei procedimenti e delle deliberazioni assunte dal Csm in materia di incompatibilità dei magistrati sia data comunicazione al Consiglio dell’ordine degli avvocati competente.
(4-06855)
”.

Non appena ci sarà risposta la comunicheremo ai nostri lettori.

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