Domanda riparazione per ingiusta detenzione e la sospensione del termine biennale previsto dall’art. 315 cod. proc. pen. (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37971/2025 ha stabilito, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, che il termine biennale, ex art. 315, comma 1, cod. proc. pen., per la presentazione della domanda è soggetto sia alla sospensione introdotta dalla disciplina prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19, di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sia alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stabilita dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di termine di decadenza fissato per l’atto introduttivo del giudizio, in ipotesi nella quale la proposizione della domanda costituisce l’unico rimedio per il riconoscimento del diritto all’indennizzo.

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