Calunnia in caso di archiviazione di denuncia per reati di violenza di genere e domestica: il decreto di archiviazione non è sufficiente si rischia di introdurre surrettiziamente la “calunnia presunta” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4339 depositata il 3 febbraio 2026 ha annullato, senza rinvio (perchè il fatto non costituisce reato), la sentenza di condanna ad anni 2 e mesi 4 emessa nei confronti di una donna per calunnia a seguito dell’archiviazione della denuncia presentata dalla stessa per reati sessuali.

La Suprema Corte ha stabilito, in tema di calunnia, che il decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato non integra automaticamente prova della falsità della denuncia né della consapevolezza dell’innocenza del denunciato.

Il dolo del delitto di calunnia richiede la certezza soggettiva dell’innocenza dell’incolpato, non desumibile dalla sola assenza di riscontri probatori, dalle contraddizioni nelle dichiarazioni accusatorie o dal contesto conflittuale.

La mutevolezza o progressione delle dichiarazioni della persona offesa, specialmente in materia di reati sessuali, non dimostra di per sé la falsità dell’accusa.

La responsabilità per calunnia non può fondarsi esclusivamente su elementi di carattere logico- negativo (mancanza di riscontri, assenza di testimoni, comportamenti della vittima ritenuti “anomali”), pena l’introduzione surrettizia di una “calunnia presunta” estranea all’ordinamento.

La Suprema Corte ha sottolineato il rischio concreto di contestare il reato di calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, in tal modo si disincentiva ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche (e soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere o minori o persone disabili, quindi, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento, ex art. 94 quater c.p.p., privando proprio loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze contra se del mancato accertamento dei reati subiti in cui non vi è altra prova che la loro dichiarazione

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