Simulazione di reato e le alterazioni del vero idonee alla configurazione del reato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 40830/2025 ricorda che ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto tra il reato consumato e quello denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione.

Al riguardo, premesso che l’art. 367 cod. pen. «punisce chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo», va ricordato che la Suprema Corte ha già da tempo affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto tra il reato consumato e quello denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (cfr.: Sez. 6, n. 7259 del 23/05/1984, Brunelli, Rv. 165580 – 01, che ha ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi di un imputato che, avendo subito il furto della ruota di scorta della sua autovettura, aveva denunciato falsamente che gli era stata sottratta anche la batteria, previa effrazione del cofano anteriore).

Correlativamente, si è sostenuto che non è configurabile la fattispecie di simulazione di reato quando l’entità del fatto o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme dal vero, ma lo stesso non sia alterato così da costituire un fatto assolutamente diverso, poiché, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 367 cod. pen., rilevano solo quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (Sez. 1, n. 27884 del 16/04/2014, Stoica, Rv. 262488 – 01: fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alla narrazione dell’imputata, colpevole di un omicidio, che, per difendersi, aveva accusato del compimento del delitto ignote persone che si erano presentate incappucciate, fornendo una versione dei fatti palesemente inverosimile e non accompagnata da alcuna efficace condotta di alterazione delle tracce del delitto).

Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello.

Ciò che è stato rimproverato al ricorrente è di avere denunciato una tentata rapina che non è mai accaduta.

La denuncia sporta, infatti, era vera con riferimento all’aggressione, ma falsa con riguardo al tentativo di rapina.

Il ricorrente, quindi, nella denuncia, non aveva semplicemente riferito dati temporali o spaziali difformi da quelli reali, ma aveva aggiunto circostanze tali da configurare un fatto diverso da quello accaduto.

Tali alterazioni del vero avevano modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti del fatto, da incidere sulla sua identificazione.

Ne discende che può affermarsi che la denuncia del ricorrente era idonea a deviare le indagini della polizia verso un reato, ossia la tentata rapina, che non si era verificato, così integrando il delitto in questione e ledendo il bene giuridico tutelato dalla norma, che va ravvisato nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale, ossia nell’interesse a che l’attività giudiziaria, finalizzata all’accertamento e alla repressione dei reati, non sia svolta inutilmente, con il conseguente sviamento delle sue funzioni istituzionali.

Pur volendo aderire all’orientamento dottrinario, secondo cui ci si trova innanzi ad un reato plurioffensivo, che tutela, oltre all’interesse sopra indicato, anche l’interesse a che un innocente non subisca un’accusa ingiusta o venga perseguito penalmente, può affermarsi che la condotta dell’imputato ha leso anche l’interesse degli autori del fatto a non vedersi attribuito un reato diverso da quello commesso.

Da ultimo, ricordiamo che non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata (Sez. 6, n. 33503/2025 e sezione 6 n. 13109 del 21/01/2009, Lodeserto, Rv. 24312

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