Sequestro probatorio di dispositivi digitali e limiti dell’obbligo motivazionale (Redazione)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 3350 del 28 gennaio 2026 ha stabilito i contenuti minimi dell’obbligo motivazionale gravante sul pubblico ministero in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici contenenti una pluralità eterogenea di dati, spesso anche di natura sensibile.

Nel ricorso, la difesa richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti ( Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025; Sez. 6 n. 33849 del 1/10/2025; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).

Ritiene la Suprema Corte di non condividere questo orientamento in relazione all’indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto d sequestro probatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti, dal momento che non può che trattarsi di un’indicazione approssimativa.

Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi per l’estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulente tecnico che possa procedere nell’immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, a difficoltà di carattere tecnico.

Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente può incentivare la tendenza a estrarre copia dell’intero sistema, per procedere con più calma alla selezione dei dati rilevanti.

L’indicazione di un termine, entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati, nel provvedimento di sequestro, sarebbe priva di rilevanza, dal momento che il mancato rispetto di detto termine non determinerebbe alcuna conseguenza, se la protrazione della misura ablativa è giustificata da esigenze tecniche.

Non vi è dubbio però che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche.

Trascorso un periodo congruo (che potrebbe essere indicato nel termine di dieci giorni previsto per presentare istanza di riesame), l’indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione del dispositivo al P.M. e, qualora l’istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen..

Va quindi richiamato il principio di diritto, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 2, n. 38571del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).

Dunque, ritornando al caso concreto, nel provvedimento di convalida, il P.M. ha indicato quale criterio di selezione dei dati da acquisire la finalità di ricostruire i contatti con i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio, motivazione integrata e specificata poi dal Tribunale del riesame.

Il P.M. ha quindi assolto all’onere probatorio, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando così anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento alla data di consumazione del reato.

La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica con la difficoltà di acquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini.

Ragionando diversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei dati ritenuti rilevanti, nell’immediatezza dei fatti.

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