Persona offesa costituita parte civile o “coinvolta nel fatto” e la valutazione della capacità dimostrativa della prova testimoniale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 3785/2026 ha esaminato la questione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla parte civile e la valutazione della capacità dimostrativa della prova testimoniale.

In materia di valutazione della testimonianza della persona offesa la Suprema Corte ha ricordato che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

La Suprema Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell’Arte, Rv. 253214).

Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantato.

La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando ha preso in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di conferme esterne al dichiarato, si è espressa in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può» essere opportuno procedere alla conferma di tali dichiarazioni con altri elementi «qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato» (nello stesso senso Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che deve essere analizzata dal giudice di merito, onerato di fornire sul punto una motivazione adeguata, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo l’emersione di manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione può affermarsi che, anche quando la persona offesa sia costituita parte civile, non esiste un obbligo di verifica dell’attendibilità estrinseca attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato.

Il ricorso a tale controllo si rende, tuttavia, opportuno ogni volta che l’analisi dell’attendibilità non si ritenga idonea, in relazione al caso concreto, a consentire “da sola” l’apprezzamento della credibilità dei contenuti della testimonianza.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati: confermando la decisione del primo giudice la Corte rilevava che la persona offesa nell’arco di più anni aveva effettuato diverse dazioni di denaro al ricorrente sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’imputazione (ovvero oltre 68.000 euro) per effetto di diverse ed autonomi comportamenti fraudolenti ed ha ritenuto che le dichiarazioni dell’offeso fossero coerenti, lineari e circostanziate e che non fosse emerso alcun elemento indicatore di un intento calunniatorio.

Veniva inoltre rilevato che le dichiarazioni della parte civile avevano trovato una decisiva conferma esterna: era emerso infatti che nel 2017 il ricorrente aveva chiesto il rimborso di somme di denaro da lui anticipate per un’integrazione al contributo unificato relativo ad un ricorso in Cassazione allegando un “falso documento” proveniente dalla cancelleria della Corte di Cassazione, in tal modo dimostrando la sua consuetudine nell’attestare falsamente lo svolgimento dell’attività di avvocato: l’emersione di questa condotta confortava ab externo le lineari dichiarazioni dell’offeso in ordine alla perpetrazione da parte del ricorrente di una continuata e persistente attività fraudolenta.

Lascia un commento