Malversazione di erogazioni pubbliche: momento consumativo (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4199 depositata il 2 febbraio 2026, in tema di malversazione di erogazioni pubbliche, ha stabilito che il reato si perfeziona alla scadenza del termine contrattuale per la realizzazione dell’opera finanziata o, anche prima, quando diventi irreversibilmente impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica.

Non integra il reato la distrazione parziale di fondi quando, alla data della contestazione, il termine per l’adempimento sia ancora pendente e sussista la concreta possibilità di realizzare l’opera o il servizio finanziato, dovendo la consumazione del reato essere ancorata all’effettiva e definitiva frustrazione dell’interesse pubblico sotteso all’erogazione.

L’eventuale abbandono del progetto per scelta gestionale dell’amministratore giudiziario, in assenza di impossibilità oggettiva di completamento, non vale a integrare il momento consumativo del delitto.

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