Far passare la sezione disciplinare del CSM come un covo di Torquemada fa sorridere, eppure in tempi di referendum c’è chi sostiene che la giustizia disciplinare dei magistrati è severa.
Purtroppo, la storia dei precedenti della sezione disciplinare insegna quanto può essere perniciosa con soggezione a logiche di appartenenza e correntizie la giurisprudenza domestica dei magistrati.
Prendi degli insigni giuristi come Giovanni Conso, che sarà Presidente della Corte Costituzionale e Ministro di Giustizia prima con il governo Amato e poi con Ciampi. Ettore Gallo anche lui futuro Presidente della Consulta, Giacomo Caliendo, il compianto Michele Coiro, Procuratore Capo alla Procura di Roma, ed ancora i togati Luigi Di Oreste, Guido Cucco, Francesco Marzachì e Francesco Pintor e il laico Vincenzo Summa.
Tutti componenti della sezione disciplinare del CSM nell’anno 1981, nomi altisonanti che avrebbero dovuto garantire un giudizio misurato e attento nel caso di magistrato sorpreso in un cinema di periferia, dove ha promesso soldi a un ragazzino per appartarsi con lui.
Il togato venne sorpreso in una fellatio al minore e arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato Monteverde di Roma il 13 dicembre 1973.
In Italia i processi sono lunghi e perigliosi e dopo tre gradi di giudizio e giudizi benevoli ed infine ad una amnistia, tutto è annullato. Il fellatore non ha più conti con la giustizia e così il CSM revocava la sospensione dal servizio ed ora rimaneva da celebrare il giudizio della sezione disciplinare.
La sentenza è di 12 pagine e viene scovata negli archivi del CSM da Mauro Mellini, avvocato ed esponente radicale, che la pubblicò nel libro “Il golpe dei giudici” nel 1994 quando aveva appena lasciato il CSM di cui era consigliere.
Scriveva Mellini: “A conclusione della vicenda V. non solo aveva ripreso servizio, ma era stato valutato positivamente per la promozione a consigliere di cassazione, conseguendo però tale qualifica con un ritardo di molti anni. E, avendo cumulato nel frattempo molti scatti di anzianità sul suo stipendio di consigliere d’appello, si trovò per il principio del trascinamento a portarsi dietro, nella sua nuova qualifica, lo stipendio più elevato precedentemente goduto grazie a tali scatti e a essere quindi pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali. Questi ultimi, allora, grazie all’istituto del galleggiamento, ottennero un adeguamento della loro retribuzione al livello goduto dal nostro magistrato”.
Come consigliere, Mellini aveva modo di accedere agli archivi segreti del CSM. E così si era tolto la curiosità di fare due conti: “Pare che tale marchingegno abbia comportato per lo Stato un onere di oltre 70 miliardi”.
Una somma pari agli odierni 36 milioni di euro.
“Tanto è costato ai cittadini italiani il caldo pomeriggio del pedofilo in toga. Trasformato d’un colpo da reprobo a benefattore dell’intera categoria” scriveva Livadioti nel suo illuminante libro, Magistrati l’ultracasta.
Nel testo ci sono ampi stralci della sentenza che meritano di essere letti, perché offrono un campionario di spunti dalla comicità irresistibile e becera, stile Bagaglino.
Come quello offerto dal medico di V., che lascia subito intendere quale incredibile piega potrà prendere la vicenda. “Veniva sentito il medico curante, che testimoniò di aver sottoposto il V. a intense terapie nell’anno 1970 a causa di un trauma cranico riportato per il violento urto del capo contro l’architrave metallico di una bassa porta”. Vostro Onore, insomma, aveva dato una craniata.
E allora? “Benché fosse rimasto per 10 giorni nell’assoluto prescritto riposo, il paziente accusò per vari mesi preoccupanti disturbi, quali cefalee intense, sindromi vertiginose, instabilità dell’umore. Le ulteriori terapie praticate diedero temporaneo sollievo, ma vi furono frequenti ricadute, soprattutto di carattere depressivo, che si protrassero fino al 1972… È emerso che la madre dell’incolpato è stata ricoverata per 25 anni in clinica neurologica a causa di gravi disturbi”. Che c’entra? Direte voi. Tempo al tempo.
Dopo quella del luminare, la seconda chicca è la testimonianza dell’amico notaio. “All’odierno dibattimento sono stati escussi sette testimoni, dai quali è rimasta confermata l’irreprensibilità della vita dell’incolpato, prima e dopo il grave episodio, e soprattutto la serietà dei suoi studi e del suo impegno professionale. In particolare, il notaio dottor M. ha ricordato il fidanzamento del dottor V. con la sorella, assolutamente ineccepibile sul piano morale per i quattro-cinque anni durante i quali egli ha frequentato la famiglia. Il matrimonio non è seguito per ragioni diverse dai rapporti tra i fidanzati, che sono anzi rimasti buoni amici”. Par di capire, tra le righe, che V. non molestasse sessualmente la fidanzata. La credibilità della qual cosa, alla luce della sua successiva performance con il ragazzino, appare, questa sì, davvero solida.
Nonostante le strampalate deposizioni, gli illustri giurati sembrano decisi a fare sul serio. E subito escludono in maniera categorica di poter credere alla versione che il collega V., a dispetto di tutto, si ostina a sostenere. “I fatti,” tagliano corto, “vanno assunti così come ritenuti dai magistrati di merito dei due gradi del giudizio penale”. Poi però cominciano a tessere la loro tela.
“E tuttavia ciò che colpisce e stupisce, in tutta la dolorosa e squallida vicenda, è la constatazione che l’episodio si staglia assolutamente isolato ed estraneo nel lungo volgere di un’intera esistenza, fatta di disciplina morale, di studi severi e di impegno professionale”.
Come abbiano fatto a stabilire che “l’episodio si staglia assolutamente isolato” i giurati lo sanno solo loro. Misteri della camera di consiglio.
Ma andiamo avanti nella lettura: “Tutto questo non può essere senza significato e non può essere spiegato se non avanzando due diverse ipotesi: o l’episodio ha avuto carattere di improvvisa e anormale insorgenza quasi di raptus, la cui eziologia va ricercata e messa in luce; oppure se, al di sotto delle apparenze, sussiste effettivamente una natura sessuale deviata o almeno ambigua, è doveroso stabilire perché mai essa si sia rivelata soltanto unicamente in quell’occasione, durante tutto il corso di un’intera esistenza”.
L’alto consesso propende, ca va sans dire, per la prima delle due ipotesi.
“Già … i giudici penali avevano adombrato suggestivamente, in presenza dei referti clinici, che la capacità di intendere e di volere del V., al momento del fatto, doveva essere scemata a tal punto da doversi ritenere ‘ridotta in misura rilevante’, e ciò – secondo i giudici – ‘per una sorta di psicastenia, di una forma di malattia propria, tale da alterare specialmente l’efficienza dei suoi freni inibitori contro i suoi aberranti impulsi erotici’”.
Poste le premesse, i giudici dei giudici preparano il gran finale, citando il parere pro veritate di due professori scelti naturalmente dalla difesa di V.: “secondo gli psichiatri … l’episodio in esame, non soltanto costituisce l’unico del genere, ma esso, anzi, ponendosi in netto contrasto con le direttive abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici che, iniziatisi nel 1970, si trovavano in piena produttività nel 1973, all’epoca del fatto. Durante il quale, pur conservandosi sufficientemente la consapevolezza dell’agire, restò invece completamente sconvolta la ‘coscienza riflettente’, cioè la rappresentazione preliminare degli aspetti etico-giuridici della condotta da tenere e delle sue conseguenze. Il che ha reso inerte la volontà di inibire quelle spinte pulsionali si cui il soggetto non riusciva più a esprimere un giudizio di valore”. Tutta colpa, dunque, della “coscienza riflettente”, che era andata in tilt. Ma come mai?
Chiaro: “Su tutta questa complessa situazione il trauma riportato nel 1970 ha svolto un ruolo – secondo i clinici – di graduale incentivazione delle dinamiche conflittuali latenti nella personalità, fino all’organizzazione della sindrome esplosa nell’episodio de quo”.
Vostro Onore, dopo la zuccata è diventato scemo? Neanche per sogno. Lo è stato, ma solo per un po’.
“D’altra parte, poi, proprio l’alta drammaticità delle conseguenze scatenatesi a seguito del fatto, unta alle ulteriori cure e al lungo distacco dai fattori contingenti e condizionamenti, hanno favorito il completo recupero della personalità all’ambito della norma, come è testimoniato dai successivi otto anni di rinnovata irreprensibilità”. Adesso insomma Vostro Onore è guarito e può senz’altro rimettersi la toga, “il che comporta essersi trattato di un episodio morboso transitorio che ha compromesso per breve periodo la capacità di volere, senza tuttavia lasciare tracce ulteriori sul complesso della personalità”.
Conclusione, in nome del popolo italiano:” La sezione assolve il dottor V. perché non punibile avendo agito in istato di transeunte incapacità di volere al momento del fatto”.
La sentenza porta la firma di illustri giudici e giuristi e il fatto raccontato dimostra che: “Sono esenti da satira le cose già di per sé ridicole” (da Pensieri Spettinati di Stanislaw Jerzy Lec).
Si dirà ma sei dovuto tornare indietro al 1981 per ricordare un simile scivolone della sezione disciplinare del Csm oggi è diverso.
Siete proprio sicuri?
Basta scorrere i massimari delle decisioni degli ultimi anni per scoprire che : “Non integra l’illecito disciplinare del comportamento gravemente scorretto la condotta del Procuratore della Repubblica che tenta un approccio sessuale con una collega di altro ufficio laddove non vi è alcun nesso di occasionalità tra il comportamento tenuto e l’esercizio di funzioni giurisdizionali”.
La perla è la decisione numero 12 del 2022, Presidente: ERMINI R.G. n. 153/2020 Estensore: D’AMATO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Procuratore della Repubblica – Atti intrusivi nella sfera sessuale di una collega – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare del comportamento gravemente scorretto la condotta del Procuratore della Repubblica che tenta un approccio sessuale con una collega di altro ufficio laddove non vi è alcun nesso di occasionalità tra il comportamento tenuto e l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1 lett. d)
In tema vi consiglio la lettura: Il CSM sanziona disciplinarmente la “giustizia fai da te” di una magistrata molestata (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Potremmo ricordare altri episodi poco “edificanti” ma ci limitiamo ad alcuni che tracciano l’assunto iniziale, quanto può essere perniciosa la giustizia disciplinare dei magistrati.
La situazione imbarazzante
“Non configura illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni, per aver usato della qualità di magistrato al fine di conseguire un vantaggio ingiusto per sé o per altri, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che si avvalga della propria qualità per farsi identificare e per ottenere riservatezza in relazione ad una situazione imbarazzante, perché essa non comporta l’acquisizione di un vantaggio ingiusto”.
– Sez. disc., Sent. n. 152 del 26 novembre 2009 *
Lo stato di ebbrezza
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’ esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice il quale fermato per un controllo alla guida del veicolo di sua proprietà, sia colto in stato di ebbrezza e ponga in essere i comportamenti ingiuriosi, irriguardosi, minacciosi ed intimidatori nei confronti degli operatori della Polizia di Stato, qualora la mera spendita della qualità non risulti accompagnata dalla dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita”.
– Sez. disc., Sent. n. 30 del 18 febbraio 2014 *
L’accompagnamento abusivo
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale per raggiungere la sede della commissione tributaria provinciale per celebrarvi, quale componente della medesima, la relativa udienza, si faccia accompagnare da personale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria, con un auto di servizio, qualora tale condotta sia circoscritta ad un numero assai limitato di casi, risulti imposta da comprovate ragioni di sicurezza del magistrato ed il tragitto, come pure i tempi di permanenza fuori sede, siano estremamente contenuti, atteso che l’insieme di tali circostanze consente di ritenere il fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/06”.
– Sez. disc., Sent. n. 143 del 16 settembre 2014 *
La revoca della contravvenzione
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice, il quale si avvalga della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione, qualora non risulti provata la spendita della qualifica e la strumentalizzazione di essa al conseguimento del ritiro della sanzione amministrativa”.
– Sez. disc., Sent. n. 75 dell’8 luglio 2015 *
L’invalidità con accompagnamento
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del magistrato che, pur abusando della propria qualità, non faccia conseguire ad un conoscente alcun vantaggio ingiusto (nella specie il magistrato aveva utilizzato la propria qualità di magistrato per far conseguire tempestivamente ad un suo conoscente il riconoscimento della invalidità con accompagnamento, che comunque era riferita ad una persona affetta da patologia di gravità tale da meritare un trattamento prioritario per disposizione normativa)”.
– Sez. disc., Sent. n. 114 dell’8 settembre 2017 (Pronuncia confermata da SS.UU., Sent. n. 17187 del 28 giugno 2018)
La dilazione dei prestiti
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio di funzioni dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice delegato ai fallimenti che chiede ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari, al fine di concedere a propri conoscenti la dilazione, ovvero il prolungamento, dei prestiti loro concessi, per scarsa rilevanza del fatto se in concreto non è derivata alcuna compromissione della sua immagine e alcun pregiudizio della sua imparzialità”.
Sez. disc., Ord. n. 112 del 24 ottobre 2019 *
Concludiamo con una frase tratta da un testo di Nietzsche i magistrati “sono umani, troppo umani” come ogni altro individuo e lo stesso vale per chi giudica le loro colpe disciplinari e applica tutte le scusanti possibili pur di non dannarli.
Piacerebbe che i magistrati, quando giudicano piuttosto che essere giudicati, non dimentichino di essere fatti della stessa pasta – l’umanità e tutto ciò che contiene – di chi aspetta il loro giudizio.
Bibliografia:
Mauro Mellini, Il golpe dei giudici, editore Spirali, 1994
Stefano Livadiotti, Magistrati l’ultracasta, Bompiani, 2009
Stanislaw Jerzy Lec, Pensieri Spettinati, Bompiani, 2015
