Latitanza erroneamente dichiarata e vocatio in ius: nullità a regime intermedio ove risulti la conoscenza del processo da parte dell’imputato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 3809 del 29 gennaio 2026 ha ricordato che la eventuale erronea dichiarazione di latitanza non prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti che l’imputato ha avuto conoscenza del processo, (Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, Meto, Rv. 288119 – 01).

In particolare, la nullità della vocatio in ius dell’imputato erroneamente dichiarato latitante è stata qualificata come nullità a regime intermedio dalla giurisprudenza di legittimità nei casi nei quali, nonostante la notificazione della citazione in giudizio avesse erroneamente seguito la procedura prevista per i latitanti, sussistevano indici della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, e segnatamente la nomina di un difensore di fiducia.

S’è ritenuto, infatti, che l’erronea dichiarazione di latitanza non determini una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio.

Ciò in quanto la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 8428 del 2/11/2016, dep. 2017, Palazzolo, n.m.; Sez. 1, n. 41305 del 7/10/2009, Gjoka, Rv. 245037 – 01).

Dunque, le notifiche per il giudizio, effettuate ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, non possono considerarsi radicalmente inesistenti, potendosi semmai prospettare una nullità a regime intermedio, incidente sull’intervento dell’imputato ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, Finocchiaro, Rv. 284573 – 01).

Da quanto appena considerato, consegue che la eventuale nullità del decreto di latitanza, quando non sia dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado dal difensore di fiducia nel frattempo nominato dall’imputato latitante dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio, resta sanata (Sez. 6, n. 10957 del 24/2/2015, Benmimoun, Rv. 262634 – 01).

Nella vicenda in esame, il difensore di fiducia di M., nominato anche domiciliatario dell’imputato e munito di procura speciale, è comparso in udienza e non ha mai eccepito la nullità della vocatio in ius, né nel giudizio di primo grado, né con l’atto di appello da lui ritualmente proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma.

In tal modo, ne è risultata una situazione in cui, per effetto della nomina del difensore di fiducia e del suo continuativo intervento in giudizio, è possibile affermare che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo e, al tempo stesso, ritenere che la eventuale nullità si sia sanata a seguito del fatto che non è stata tempestivamente fatta valere in sede di cognizione.

Peraltro, quando la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato inficia la validità della citazione a giudizio e travolge ogni atto successivo, si verteva, a ben vedere, nei diversi casi di imputato che era stato rappresentato in giudizio da un difensore d’ufficio (Sez. 2, n. 33618 dell’11/6/2021, Jihnawi, Rv. 281864 – 01) ovvero di imputato egualmente assistito da difensore d’ufficio che oltretutto aveva espressamente eccepito sin dal primo grado la nullità della notifica (Sez. 1, n. 17703 del 4/3/2010, Rozsaffy, Rv. 247061 – 01).

In ogni caso, è da ritenersi che, come condivisibilmente affermato da una recente pronuncia (sempre della sezione 1 della cassazione), relativa proprio a un caso in cui il condannato aveva chiesto di dichiarare non esecutiva la condanna per le irregolarità del decreto di latitanza (Sez. 1, n. 38852 del 18.9.2024, Lauria, n.m.), in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione, con la conseguenza che deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell’art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell’imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d’ufficio sono preclusi dall’irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.

Si tratta di decisione che, del resto, si pone nel solco di Sezioni unite Lovric, in cui è stato affermato il principio secondo cui anche le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01).

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