Cosa prevede e quando è configurabile il reato di devastazione previsto dall’articolo 419 del codice penale, ricordiamo l’applicazione durante gli scontri nella partita di calcio Avellino-Napoli del 2003.
L’articolo 419 c.p. prevede che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi [585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito“.
Ricordiamo che il reato di devastazione è stato applicato anche in caso di gravi incidenti durante le partite di calcio. Emblematico il caso degli incidenti occorsi, all’interno dello stadio Partenio di Avellino, il 20 settembre 2003, durante la partita Avellino-Napoli.
Nel caso ricordato, la cassazione sezione 1 con la sentenza numero 30044/2025 ha stabilito che integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso.
In tal modo, è stata data continuità all’indirizzo ermeneutico secondo cui «L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza» (Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247818 – 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665 – 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01), nonché con quello che ricomprende nell’ambito applicativo della fattispecie «la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell’inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti» (Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451 – 01).
La Corte di cassazione nel caso esaminato ha disatteso le obiezioni degli imputati, imperniate, per un verso, sulla supposta non esorbitanza dei danni patrimoniali arrecati che, ove pure effettivamente, accertata, non inciderebbe in misura decisiva sulla qualificazione giuridica del fatto, discendente dall’esposizione a pericolo del bene protetto, comprovata dall’ampiezza e dalla peculiarità dell’assalto portato alle forze dell’ordine, costrette addirittura ad abbandonare il terreno di gioco ed a cercare riparo all’interno degli spogliatoi: tanto, in perfetta linea di continuità con il principio per cui «Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico» (Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258600 – 01).
La norma in esame tutela l’ordine pubblico e, più precisamente, la sicurezza della proprietà delle cose.
La giurisprudenza oscilla tra chi richiede che vi siano una pluralità di soggetti agenti, e chi invece sostiene che l’autore possa essere unico.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 285, è necessario che la pluralità di danneggiamenti e depredazioni abbiano effettivamente luogo.
Per contro, rispetto ai singoli reati di rapina, furto ecc., è necessario l’ulteriore elemento della concreta esposizione a pericolo dell’ordine pubblico.
In tal senso, ai fini della penale rilevanza, è richiesta una particolare diffusività e rilevanza del danno, desumibile dagli elementi quantitativi della condotta, richiedendosi dunque un “indiscriminato sfogo di istinto vandalico idoneo a mettere in serio e grave pericolo, oltre ai beni in concreto aggrediti, anche l’incolumità dei cittadini che si trovino nelle vicinanze” (Cass. Sent. n. 18032/2012).
