Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38317/2025, 12 settembre/26 novembre 2025, ha affermato, riguardo alla confisca di prevenzione, che per escludere l’inserimento nello stato passivo del credito derivante da un mutuo erogato da un istituto bancario, è necessaria la prova positiva sia della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l’effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il finanziamento nel caso concreto, sia della consapevole percezione, da parte dell’ente erogante, al momento della stipula del contratto, della pericolosità del debitore.
In un sistema economico complesso quale quello attuale, la tutela costituzionale dell’attività di impresa non consente di ritenere che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta.
L’esito
Il ricorso della B. SPA – banca interveniente nella procedura e che impugna il provvedimento della Corte di appello con riguardo alla decisione di rigetto della domanda di ammissione del credito al passivo della società confiscata M. SPA, formulata ex art. 23, d.lgs. n. 159 del 2011 è fondato nel primo motivo e nella parte attinente ai crediti privilegiati.
L’iter del giudizio
I crediti privilegiati vantati dalla ricorrente nei confronti della M. SPA, nonché dei relativi fideiussori, X. SRL, SH SPA, e della SC, società pure facente capo al proposto, trovano causa nell’erogazione di un mutuo e finanziamenti, collegati ad un sistema di truffe ai danni dello Stato.
I crediti sono stati pacificamente ritenuti strumentali ai delitti lucrogenetici di truffa, tanto che neppure il ricorso attacca tale carattere di strumentalità.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha affermato la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e le attività illecite del proposto, osservando che il mutuo concesso a M. SPA e quello concesso a SC sono stati stipulati sulla base di un’istruttoria e di una valutazione non approfondita della situazione patrimoniale della società mutuataria e delle società che prestarono garanzia.
Quanto al requisito della buona fede, i mutui, secondo i giudici della prevenzione, è stato concesso in spregio della buona gestione bancaria, per un importo eccessivo, rispetto alle effettive garanzie e alla situazione patrimoniale della società mutuataria, con la valorizzazione di un business plan di nessuna consistenza e affidabilità, artificiosamente predisposto dal proposto, e trascurando le esposizioni debitorie della società beneficiaria e delle società datrici di garanzie.
Da qui, la conclusione dell’insussistenza del necessario presupposto della buona fede per l’ammissione del credito.
Appare opportuno, prima di trattare specificamente i motivi di ricorso, fare un passo indietro per comprendere come si è giunti alla situazione processuale attuale.
La società ricorrente è stata riammessa nel giudizio di appello della procedura di prevenzione in esame, a seguito della decisione della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Rv. 287630 – 01, scaturita dal ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di T. di non doversi procedere sull’istanza di ammissione del credito e rinvio di ogni determinazione alla successiva fase di verifica dei crediti.
La sesta sezione penale ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev’essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all’applicazione della confisca, nell’ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l’inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità e che egli ha comunque la possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 cit.
Grazie a tale decisione, la Corte di appello ha citato la B. SPA a comparire all’udienza del 21 ottobre 2024 per rassegnare le proprie conclusioni, previa revoca dell’iniziale ordinanza di incompetenza funzionale emessa in relazione all’istanza della società ricorrente (a seguito della quale erano stati trasmessi gli atti al giudice delegato del Tribunale di T. per procedere a norma degli artt. 52-57 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011).
All’esito del giudizio di appello, la Corte territoriale si è determinata a rigettare l’istanza di ammissione del credito della B. SPA per le ragioni già sintetizzate, ritenuta la strumentalità del credito rispetto ai reati di truffa ai danni dello Stato e la mancanza di indicatori della buona fede dell’istante.
Valutazione dei motivi di ricorso
Venendo all’esame dei motivi di ricorso, preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza della seconda censura difensiva, volta a contestare la stessa applicabilità ratione temporis, al caso di specie, del presupposto della buona fede del terzo interveniente, indispensabile al fine di rivendicare un credito nella procedura di prevenzione.
Non ha pregio l’eccezione difensiva secondo cui tale requisito di ammissibilità del credito sarebbe stato introdotto soltanto con l’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, e precisamente con le modifiche apportate ad esso dalla legge n. 161 del 2017, e, dunque, sarebbe inapplicabile al credito vantato dalla BNL, sorto precedentemente all’entrata in vigore di tale disposizione (e precisamente ottenuto il 24 aprile 2007).
La ricorrente ritiene che la disciplina normativa applicabile sarebbe quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, che non prevedeva esplicitamente il requisito della buona fede del terzo creditore, introdotto dapprima con il d.l. n. 4 del 2010, conv. in legge n. 50 del 2010, che ha modificato l’art. 2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, ma, successivamente, reso nella forma attuale esclusivamente dall’intervento del legislatore del testo unico antimafia del 2011, mancando in precedenza qualsiasi fondamento normativo specifico.
La tesi difensiva non può essere accolta.
Il principio di buona fede
Da un lato, la posizione del principio di buona fede, quale presupposto per la tutela di diritti del terzo che vengano compressi o compromessi dalla misura di prevenzione patrimoniale, risponde a criteri ermeneutici di ordine generale che informano l’intero ordinamento giuridico; dall’altro, la questione di irretroattività della disciplina normativa successiva, ritenuta più sfavorevole, in tema di buona fede e ammissibilità del credito in materia di confisca di prevenzione, non ha fondamento dal punto di vista sistematico.
Sotto tale secondo profilo, non ci si trova dinanzi, infatti, alla modifica sfavorevole di una disposizione incriminatrice o incidente sul trattamento sanzionatorio e nemmeno, più in generale, si verte di “materia penale”, data la natura non smentita di misura di sicurezza della confisca di prevenzione e l’applicabilità dell’art. 200 cod. pen. in caso di successione di leggi nel tempo (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Rv. 264173 – 01).
Si tratta, dunque, di un contesto normativo che non è coperto dalla garanzia di cui all’art. 25 Cost. né soggiace alla regola prevista dall’art. 2, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Rv. 287372 – 01).
La natura non penale delle misure di prevenzione patrimoniale, pacificamente accolta dalla Corte costituzionale, che ha più volte sottolineato le “profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione” (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 106 del 2015, 21 del 2012 e 321 del 2004, nonché l’ordinanza n. 275 del 1996), è stata, peraltro, recentemente, nuovamente confermata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in relazione alla confisca di prevenzione, cfr. C. EDU, Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025; Corte EDU, Isaia c. Italia del 25 settembre 2025), che ne ha ribadito recentemente la natura ripristinatoria, preventiva e non sanzionatoria, pertanto non riconducibile alla nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU, pur indicando la necessità della loro giurisdizionalizzazione procedimentale a garanzia dei soggetti coinvolti.
Neppure l’applicazione della confisca di prevenzione implica la formulazione di un’accusa penale, sicché, secondo i giudici di Strasburgo, non operano le garanzie della presunzione di innocenza (art. 6, § 2 CEDU) e del divieto di bis in idem (art. 4, Prot. 7 CEDU).
Quanto al secondo profilo di manifesta infondatezza del motivo di ricorso, va rappresentata una preminente constatazione, che scioglie definitivamente il dubbio difensivo e conduce a ritenere la perfetta applicabilità del presupposto della buona fede per l’ammissibilità della domanda di ammissione del credito proposta dal titolare del diritto stesso, anche con riguardo a crediti sorti in epoca antecedente alla normativizzazione esplicita di tale presupposto.
Deve rilevarsi, infatti, che, pur vigendo la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1965 al tempo del sorgere del credito in esame, nel 2007, il requisito della buona fede è stato costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità perché ritenuto imposto dal complessivo contesto normativo e sistematico.
Già Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, Rv. 227585 – 01 evidenziava, ad esempio, che l’applicazione della confisca di prevenzione non comportasse l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, sempre che si tratti di terzi in buona fede, i quali abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 575 del 1965.
L’opzione ermeneutica, secondo cui la buona fede è requisito inderogabile ai fini della possibilità di fare valere i diritti di garanzia e i crediti del terzo, è stata stabilmente riaffermata nel vigore della confisca ex legge n. 575 del 1965 (cfr. Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, Rv. 231263 – 01; Sez. 1, n. 8015 del 06/02/2007, Rv. 236364 – 01; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, Rv. 242817 – 01).
E come è stato ben messo in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale e dalle richiamate pronunce di legittimità, è solo la situazione di “sostanziale incolpevolezza” che segna il limite della confisca e determina quella condizione soggettiva su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede; tutela non dovuta nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività criminale (si veda quanto affermato da Corte cost., n. 487 del 1995 in tema di criminalità mafiosa, richiamata da Sez. 1, n. 13413 del 2005, cit.).
La Corte costituzionale (nella citata sentenza n. 487 del 1995) ha qualificato la buona fede come «la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia».
L’accertamento della buona fede, infatti, da sempre è stato ricollegato alla necessità di evitare che attraverso strumenti quali titoli di comodo ovvero contratti simulati le misure di prevenzione patrimoniali potessero facilmente essere eluse.
Può trovare tutela, in altre parole, al cospetto della salvaguardia del preminente interesse pubblico collegato all’ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso e nell’ottica del bilanciamento tra il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l’esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l’attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro (così la sentenza n. 221 del 2023 Corte cost.), soltanto la posizione del terzo creditore di buona fede, dovendo considerarsi la sua (sola) posizione “protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte cost., n. 1 del 1997).
Deve, quindi, essere affermato che il presupposto della buona fede, necessario all’ammissione del credito del terzo interveniente titolare del relativo diritto, introdotto nella forma attuale dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017, è applicabile anche ai crediti sorti precedentemente all’entrata in vigore di tale disciplina normativa e nella vigenza della legge n. 575 del 1965.
I crediti privilegiati
La prima critica formulata dalla difesa della società ricorrente è, invece, fondata, limitatamente ai crediti privilegiati vantati da BNL S.p.a., come si è anticipato.
Seguendo l’attuale testo normativo dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
Attualmente, altresì, ai sensi del terzo comma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
Va rilevato che, con tale ultima disposizione, il legislatore fissa dei parametri di giudizio di cui il giudice deve tener conto al momento della valutazione probatoria; tali parametri sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, né vincolanti (vedi Sez. U civ., n. 10532 del 07/05/2013, in motivazione e Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione).
In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto degli stessi, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735).
Venendo all’esame del motivo di ricorso, quanto ai crediti privilegiati, una volta acclarata la sussistenza del presupposto della strumentalità del credito garantito alla commissione dei reati di truffa, i cui tratti di sussistenza sono stati inseriti nel novero degli elementi di pericolosità – presupposto ammesso dalla stessa difesa – e l’applicabilità di quello della buona fede, per le ragioni già esposte, va presa in considerazione l’obiezione difensiva relativa a se tale ultimo requisito, indispensabile per consentire l’ammissione del credito al passivo, sia stato giustificatamente escluso nel caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52 d.lgs. 159/2011, anche a seguito delle modifiche operate dall’art. 20 legge 18 ottobre 201, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che – come recita il nuovo testo della disposizione – non risulti accertata, con analitica e puntuale dimostrazione da parte del giudice, la strumentalità del credito da insinuare al passivo rispetto all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, requisito di chiara natura oggettiva.
In caso di esito positivo della verifica del nesso di strumentalità qualificata – che ha, dunque, carattere logicamente pregiudiziale ed eventualmente esaustivo qualora invece l’esito sia negativo – viene in conto il requisito soggettivo posto dall’art. 52 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, essendo il giudice tenuto a verificare l’assenza di buona fede e dell’incolpevole affidamento del creditore sulla base degli elementi addotti da quest’ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Rv. 283108).
Verifica che deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati nel citato terzo comma dell’art. 52 del d. Igs. n. 159/2011, con la precisazione della loro non vincolatività, secondo quanto già evidenziato.
Per la prova della buona fede non è sufficiente che l’ipoteca sia anteriore al sequestro ed al provvedimento ablativo, ma è necessario anche che il creditore dimostri di essere stato effettivamente in buona fede, vale a dire che il suo affidamento incolpevole sia dipeso da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il suo difetto di diligenza (Sez. 2, n. 41353 del 11/6/2015, Rv. 264655).
L’onere di dimostrare l’ignoranza in buona fede del nesso di collegamento strumentale tra credito e attività illecita, infatti, incombe sul creditore (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079; Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Rv. 272232 – 01; Sez. 6, n. 36690 del 30/6/2015, Rv. 265606).
Più precisamente, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca (quale è il credito coperto da ipoteca dell’istituto mutuante), soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata:
a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa;
b) l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Rv. 265930 – 01).
La Cassazione, nell’enunciare i criteri di valutazione della buona fede del terzo o gli indicatori della sua scusabile inavvedutezza rispetto alla situazione personale ed economica del debitore, poi proposto nell’ambito della procedura di prevenzione, ha in concreto escluso la buona fede dell’istituto di credito oppure ha chiesto ai giudici di merito, tramite l’annullamento del provvedimento, di verificarla nuovamente nel giudizio di rinvio.
Ad esempio, la buona fede è stata esclusa in caso di provata trascuratezza e negligenza degli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi e parallela concessione di un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all’entità della base reddituale del beneficiario (cfr. Sez. 6, n. 50018 del 2015); viceversa, è stato annullato il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo che aveva negato l’iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l’omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 2017 cit.).
In altre parole, la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Rv. 264655).
Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare, la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024).
Si registra, nel corso degli ultimi anni, un affinamento dell’elaborazione sul tema.
La giurisprudenza più sensibile a un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco – da un lato i diritti di credito e di garanzia reale vantati dai privati in ordine al patrimonio confiscato, con il collegato, inscindibile tema della salvezza della libertà di iniziativa economica dei consociati (garantita dall’art. 41 Cost.); dall’altro, l’interesse primario pubblico all’ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso – ha condivisibilmente spostato l’asse interpretativo: ai fini dell’esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Rv. 286456 – 01).
Si tratta di un mutamento di prospettiva: non è solo il terzo creditore, e in particolare l’istituto bancario che abbia concesso il mutuo, a dover fornire prova della sua buona fede, adducendo l’esistenza di un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto, ai fini dell’ammissione al passivo; piuttosto, per escludere l’inserimento nello stato passivo dell’istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo.
Con analoga sensibilità, ci si era spinti a ritenere, in precedenza, che, ai fini dell’esclusione del terzo creditore dallo stato passivo, deve essere provato il nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza da parte della banca al momento dell’erogazione del mutuo e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821 – 01).
E si era anche sottolineato che la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura a un onere di ordinaria diligenza, che non può conferire rilievo negativo della buona fede a meri sospetti sulla persona del mutuatario (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Rv. 273671 – 01).
Al creditore è richiesto, dunque, un livello medio di diligenza (Sez. 3, n. 7240 del 2023, non mass.), poiché non può farsi carico all’istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie della autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali a carico del soggetto potenziale beneficiario del finanziamento; né, peraltro, il semplice dato di una condanna penale per un qualunque reato – o magari della assai risalente applicazione di una precedente misura di prevenzione – può essere, di per sé, ostativo alla concessione del credito, venendo altrimenti minata la funzione economico- sociale dell’attività bancaria nel settore del credito, essendo la ratio della normativa, come già evidenziato, esclusivamente quella di evitare un uso distorto del credito bancario, piegato ai fini elusivi della criminalità (Sez. 2, n. 15706 del 2018, non mass.).
La valutazione del caso in esame sulla base dei predetti criteri interpretativi
Alla luce di tale quadro ermeneutico, il vizio di violazione di legge per mancanza e apparenza di motivazione invocato dalla difesa della società ricorrente si rivela fondato e il decreto deve essere annullato con rinvio per la rivalutazione dei punti di criticità di seguito indicati, alla luce della giurisprudenza già richiamata.
Il ricorso ha ricordato i passaggi essenziali della vicenda del mutuo concesso dalla banca ricorrente alla M. SPA e ha tracciato un profilo di diligenza delle verifiche compiute dall’istituto creditizio per accertare la capienza finanziaria dell’ente e il suo operare in un contesto lecito e vitale.
A tali considerazioni il decreto impugnato non offre spazi di risposta reali ma solo apparenti, poiché si muove in una logica preconcetta di insufficienza della politica sui prestiti della banca ricorrente, senza tenere in conto la datazione dell’emergere effettivo, e conoscibile con l’ordinaria diligenza, del dato di pericolosità personale del proposto, sicuramente successivo al momento della stipula del mutuo da parte di B. SPA.
Il provvedimento impugnato non considera, altresì, la valenza peculiare dei reati di truffa contestati al proposto e alla base della confisca di prevenzione, insieme agli ulteriori delitti generatori di proventi illeciti; truffe che il decreto stesso risolve, in chiave oggettiva, in condotte che svelano la realizzazione di artifici e raggiri, comportamenti dei quali, secondo la difesa, è stata vittima la stessa B. SPA.
Rispetto a tali elementi doveva essere verificata la consapevolezza della percezione della reale situazione patrimoniale della holding riconducibile a S. e della pericolosità sociale di quest’ultimo (come chiarito da Sez. 5, n. 21111 del 2024), tenuto conto – lo si ribadisce – della circostanza che essa sembra essere emersa solo in epoca molto successiva all’erogazione del mutuo, per quanto ammesso nello stesso decreto impugnato.
In altre parole, non risulta accertato se e in che termini la conoscenza dei reati di truffa fosse esigibile dalla banca, non essendo noto alcun collegamento tra la concessione del finanziamento e i medesimi delitti in fase di stipula del mutuo.
La “piena contestualità” tra l’attività criminosa e l’erogazione, valorizzata nel decreto, non costituisce un argomento affidabile, non spiegando come l’istituto avrebbe potuto essere a conoscenza, in “tempo reale”, degli illeciti in atto ma solo ben più avanti emersi.
Il decreto impugnato ritiene, poi, che il mutuo sia stato determinato in una somma eccessiva rispetto alla situazione finanziaria della società del proposto, e da qui trae l’ulteriore indicatore della mancanza di buona fede.
Anche questa prospettiva non può essere condivisa.
La buona fede è concetto di sintesi che coniuga una doppia esigenza di verifica discendente, oggi, direttamente dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011: quella della diligenza dimostrata nel concedere il mutuo e quella della capacità di percepire la pericolosità del richiedente il credito secondo l’ordinaria diligenza e le condizioni concrete.
Nel caso di specie, la diligenza della banca è stata solo assertivamente e, dunque, apparentemente, negata nel decreto impugnato, là dove invece l’istituto sembra avere svolto gli accertamenti dovuti, secondo quanto ha riportato lo stesso decreto di appello.
D’altra parte, non è possibile trarre automaticamente dalla situazione di crisi di un’azienda, o dalla manifestazione di un passivo della società richiedente il mutuo, l’inopportunità di concedere il credito o di determinarlo in una misura piuttosto che in un’altra; né, su tali basi, è tantomeno possibile dedurre la mala fede della banca creditrice, così come, di fondo, ha fatto il provvedimento impugnato, a meno che non venga dimostrata – il che non ha fatto il giudice del merito – l’effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto (cfr. Sez. 1 civ., 30/06/2021, n. 18610, Rv. 661819 – 02).
Non si può immaginare, infatti, un sistema economico complesso come quello attuale che si orienti nel senso che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta, poiché altrimenti sarebbero minate le stesse strutture finanziarie essenziali e la tutela costituzionale dell’attività di impresa, inscritta nell’art. 41 della Costituzione.
La valutazione della pericolosità del proposto, infine, deve essere condotta ex ante e non ex post, seguendo i criteri economici ordinari, tipici degli istituti di credito e delle loro logiche, secondo le quali il finanziamento degli enti rappresenta il core business, cui si attende secondo criteri di rischio calcolato sì, ma sistematico e rispondente a logiche ben lontane da quelle individuali del buon padre di famiglia che sembra avere applicato il decreto impugnato. Logiche che, nel caso di specie, erano rappresentate dalla prospettazione di un investimento immobiliare (il complesso turistico alberghiero oggetto di mutuo ipotecario) ritenuto molto redditizio e bollato assertivamente come “sganciato dalle condizioni economiche del gruppo societario” nel decreto impugnato, senza ulteriori indicazioni concrete.
Deve affermarsi, pertanto, che, in tema di confisca di prevenzione, per escludere l’inserimento nello stato passivo dell’istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l’effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto e che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo.
Per tali ragioni, il provvedimento della Corte di appello avverso cui è stato proposto ricorso deve essere annullato, in relazione alla B. SPA ricorrente, rispetto al rigetto dell’ammissione allo stato passivo dei crediti privilegiati, in relazione ai quali dovrà essere rivalutata l’ammissibilità alla luce delle coordinate giurisprudenziali già richiamate oppure dovrà essere specificamente evidenziato il motivo per cui verrà disposta eventualmente, nuovamente, l’esclusione dallo stato passivo.
