Riqualificazione della veste del dichiarante citato come teste: i poteri del giudice dibattimentale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37629/2025, 2 luglio/18 novembre 2025, ha chiarito che, riguardo alla prova dichiarativa ed alla veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità al predetto della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussione non in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizione processuale effettivamente rivestita.

Ridefinizione dei rapporti tra le figure di imputato di reato connesso o collegato accusatore, testimone e imputato accusato in conseguenza della Legge 63/2001

Le direttive generali, cui la Legge n. 63 del 21 aprile 2001 si è ispirata, hanno portato ad una ridefinizione dei rapporti fra le figure di imputato di reato connesso o collegato accusatore, testimone e imputato accusato.

L’esigenza di fondo era quella di evitare quei fenomeni distorsivi, diffusi nella vigenza del regime normativo previgente, in cui un soggetto indagato o imputato, consapevole di non essere gravato da obblighi di verità, potesse, nello stesso o in separato procedimento, lanciare accuse nei confronti di soggetti coinvolti nella comune vicenda processuale, e, poi, non assumendo l’ufficio di testimone, in dibattimento, decidere di rimanere silente e di sottrarsi al confronto con l’accusato.

Con la Legge n. 63 del 2001 si è inciso profondamente in tale contesto attraverso una riduzione dell’area del diritto al silenzio e delle ipotesi di incompatibilità a testimoniare per i soggetti imputati di reato connesso o collegato che abbiano definito la propria posizione processuale con sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento, o di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., nonché ammettendo la possibilità, per determinati soggetti non ancora giudicati, di assumere la veste di testimone in presenza di determinate condizioni.

Il risultato derivato da tale opera di risistemazione è stata la configurazione, in aggiunta ai tradizionali soggetti del testimone e dell’imputato in procedimento connesso o collegato, di ulteriori figure soggettive in relazione alle quali il diritto al silenzio, la facoltà di astensione dal rispondere in relazione al privilegio contro la autoincriminazione e la possibilità di assumere l’ufficio di testimone, con conseguente obbligo di rispondere secondo verità, viene, di volta in volta, ad atteggiarsi in misura diversa per effetto della intervenuta o meno definizione della propria posizione processuale e del rapporto fra contenuto delle domande rivolte, tema di prova ed effetti derivabili sulla posizione del dichiarante.

È stato spiegato, in modo condivisibile, come qualificare il dichiarante come teste assistito, piuttosto che testimone “puro”, significa incidere in maniera profonda sulle modalità di assunzione della prova e, soprattutto, sul regime di valutazione della dichiarazione, assoggettata, in un caso, al meccanismo di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e, nell’altro, al solo libero convincimento del giudice della attendibilità della dichiarazione.

Sul tema, la dottrina ha lucidamente evidenziato come le tradizionali nozioni di testimone o di persona ex art. 210, cod. proc. pen., abbiano perso ogni valore definitorio perché, appunto, non designano essenze percepibili oltre e prima del processo, ma rimandano, invece, a posizioni soggettive dai confini mobili, dinamici ed instabili perché destinati a mutare “in corsa”, nell’ambito e durante il processo.

Dichiarante esaminato come persona informata sui fatti nelle indagini preliminari, mai iscritto nel registro delle notizie di reato e citato nel dibattimento come teste: potere del giudice di considerarlo come indagato di reato connesso o collegato

In tale articolato quadro di riferimento, emerge un primo rilevante profilo; quello, cioè, del se la qualificazione del dichiarante, che sia stato escusso nel corso delle indagini preliminari in qualità di persona informata sui fatti e che non sia mai stato iscritto nel registro delle notizie di reato, possa poi essere rivista, ed eventualmente mutata, dal giudice del dibattimento, sul presupposto che per quella persona, al momento in cui le dichiarazioni furono rese nel corso delle indagini ovvero al momento in cui fu escussa in giudizio, esistevano indizi che imponevano di attribuirle la posizione sostanziale di soggetto indagato per un reato connesso o collegato probatoriamente a quello per il quale si procede. La questione, in particolare, consiste nel verificare se vi sia e quale sia il rimedio, quando il giudice dibattimentale si trovi di fronte a un soggetto citato come testimone, a carico del quale emergano indizi di reità, che possono integrarsi in due modi: possono affiorare dalle dichiarazioni stesse del testimone nel corso dell’esame, oppure possono essere rilevabili già prima, in base ad altre e diverse risultanze probatorie.

Nel primo caso, il giudice deve attivarsi per far coincidere la situazione formale del dichiarante-testimone con quella sostanziale venutasi a creare al suo cospetto, per cui il dichiarante diviene di fatto passibile di indagini a proprio carico.

Nel secondo, il giudicante si trova in condizione di poter considerare il dichiarante come indagabile già prima che questi si sieda sul banco dei testimoni per sottoporsi ad esame e l’adeguamento del suo status a tale circostanza può e deve essere fatto subito da chi governa l’udienza ed assicura il valido svolgimento dell’istruzione.

Giurisprudenza costituzionale pertinente

La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme con cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell’esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone.

Il rimettente, secondo la Corte, aveva posto a fondamento del dubbio di costituzionalità premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie, in quanto aveva basato la supposta violazione, tanto del diritto dell’imputato di interrogare le persone a sua difesa (art. 111, comma 2, Cost.), quanto dell’art. 3, Cost., sull’assunto secondo cui – sentendo come testi persone raggiunte da indizi di reità, ma non formalmente indagate – il giudice sarebbe stato poi costretto, in sede di decisione, a ritenere inutilizzabili le loro dichiarazioni, e aveva sollevato la questione sul presupposto che, per “diritto vivente”, la disciplina dell’art. 210 cod. proc. pen. – a differenza di quella dell’art. 63, comma 2, dello stesso codice – troverebbe applicazione solo ove la persona da esaminare abbia formalmente assunto la qualità di imputato o di indagato. In tal modo, ha continuato la Corte, il remittente non aveva tenuto conto del collegamento sistematico tra l’art. 63, comma 2, e gli art. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210, cod. proc. pen., in forza del quale o si ritiene che l’inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma in tal caso il giudice ha il potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell’art. 210 cod. proc. pen., oppure si nega al giudice tale potere -dovere, ma allora si dovrebbe ritenere che anche la inutilizzabilità non possa prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere uno dei presupposti delle censure, nella specie sollevate, laddove la combinazione dei due assunti renderebbe contraddittorie le premesse interpretative (ordinanze nn. 218 e 427 del 2008, 127 del 2009).

Secondo la Corte, il giudice a quo avrebbe posto la questione in termini inesatti e perciò contraddittori, perchè avrebbe dovuto valorizzare il «collegamento sistematico esistente tra l’art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1 lettere a) e b), e 210 c.p.p.».

Adottando tale prospettiva di analisi, si è aggiunto, si sarebbe avveduto del fatto che l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. può essere interpretato come applicabile a prescindere da qualsivoglia iscrizione (anche tardiva) del dichiarante nel registro degli indagati e che chi versi in simile situazione di sottoposto sostanzialmente alle indagini, «non potrebbe essere sentito altrimenti che nelle forme dell’art. 210 c.p.p.».

L’orientamento delle Sezioni unite nella decisione Mills del 2010

In tale contesto sono intervenute le Sezioni unite penali, chiarendo che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e, quindi, al di là del riscontro di indici formali – come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581).

Dunque, una conversione della fisionomia del dichiarante nella stessa sede dell’esame dibattimentale, secondo una prospettiva, si è notato in dottrina, che il codice già conosce e considera possibile, stando al disposto dell’art. 210, comma 6, cod. proc. pen., che prevede il caso dell’imputato in procedimento connesso o collegato che, iniziato l’esame sotto l’egida dell’art. 210, cod. proc. pen., diventi testimone assistito a seguito del rituale avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c) cod. proc. pen. e della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie. Non diversamente da quello indicato, il caso in esame contempla il passaggio del dichiarante dal regime del testimone comune, evocato dalla parte che ne chiede l’esame, a quello degli imputati ex art. 210, cod. proc. pen. al cospetto del giudice dibattimentale ed in base alla valutazione di quest’ultimo.

Evidentemente, si è aggiunto, il sistema conosce e tollera la figura del “testimone mutante“, prevedendo meccanismi adeguati a far slittare un dichiarante da una categoria all’altra, in ragione dell’adattamento – anche in itinere – del regime formale che gli è dedicato alla posizione in cui effettivamente si trova nel procedimento (così, in maniera condivisibile, in dottrina).

Giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione Mills

…Ragioni che rendono non condivisibile indirizzo che esclude l’applicabilità del divieto di utilizzazione nei confronti di terzi delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato nel caso di soggetti che non abbiano mai assunto la qualifica di indagati o imputati

Per tali ragioni non è condivisibile quanto pure affermato da una parte della giurisprudenza di legittimità – anche dopo le Sezioni unite “Mills” – secondo cui il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da un soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del PM, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63, cod. proc. pen., ma si estende alla necessità di accertare la successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (così testualmente„ Sez. 5, n. 29357 del 22/03/2019, Rv. 276856, secondo cui in tal senso si sarebbero pronunciate le Sezioni unite con la sentenza “Mills”; nello stesso senso, Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Rv. 276856). La tesi è che “la qualità processuale può retroagire nei suoi effetti ad un momento precedente a quello in cui la veste formale di indagato è stata assunta, ma mai prescinderne del tutto” (così, Sez. 5, n. 29357 del 22/03/2019, Rv. 276856).

Dunque, secondo l’impostazione in parola, sarebbero legittimamente utilizzabili nei confronti di un imputato le dichiarazioni accusatorie rese da persona che, pur potendo assumere la veste di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, non sia stato mai oggetto di indagini.

In realtà, sul punto specifico le Sezioni unite così si erano espresse “ritengono queste Sezioni Unite che spetti al giudice il potere di verificare nella sostanza, al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si subordinasse, infatti, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 63, comma 2, cod. pen. cod. proc. pen. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art 335 cod. proc. pen., si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest’ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità“.

Si è fatto correttamente notare, che dal momento in cui il giudice rileva che la veste del dichiarante non è quella di testimone ma, invece, di soggetto coinvolto nel fatto, in ossequio alla stessa ratio dell’art. 63, cod. proc. pen., ci si trova di fronte ad un indagato a tutti gli effetti, posto che – si deve supporre – il magistrato d’accusa dovrebbe iscriverne immediatamente il nome nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen e, comunque, indirizzare indagini nei suoi confronti, rimanendo irrilevanti eventuali ritardi nell’adempimento dell’incombente formale dell’iscrizione.

L’acquisto di fatto della qualità di indagato comporta l’applicabilità al dichiarante dell’insieme di previsioni dedicate all’imputato, ossia, in giudizio, lo svolgimento dell’esame ai sensi dell’art. 210, cod. proc. pen.: in questo senso, gli artt. 63 e 210, cod. proc. pen., costituiscono una griglia unitaria di tutela e funzionano secondo le medesime premesse.

Non si può subordinare, diversamente da quanto sembra ritenere la giurisprudenza in precedenza richiamata, l’applicabilità del comma 2 della norma in esame all’effettiva iscrizione dell’indagato, in un qualche momento precedente alla testimonianza o, forse, anche successivamente alla deposizione, nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen.

Si tratta di una impostazione che lascerebbe sullo sfondo questioni rilevanti.

Essa avrebbe la singolare conseguenza di lasciare al PM l’operatività di una sanzione destinata proprio a stigmatizzare il suo comportamento.

L’art. 63, cod. proc. pen., configura un congegno che, al comma 2, mira a colpire il tentativo di interpellare una persona facendole credere di dover collaborare con l’autorità giudiziaria, quando, invece, potrebbe astenersi da qualsivoglia cooperazione, tacendo legittimamente ed avvalendosi dell’assistenza di un difensore. Sarebbe singolare che il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 63, cod. proc. pen., per le più rilevanti ipotesi di cui al comma 2, avesse un’operatività condizionata proprio dalla condotta discrezionale dello stesso soggetto che abbia creato tale situazione di scissione tra veste formale e veste sostanziale.

Peraltro, con la sentenza “Mills”, le Sezioni unite hanno ancorato a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo; è stato infatti ribadita la necessità che il giudice che procede all’assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell’esame o dell’escussione di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità; è stato altresì espressamente rilevato che il giudice «per potere applicare la norma di cui all’art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l’audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato» (cfr. Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 277856).

Soglia minima richiesta perché un soggetto sia considerato indiziato di un reato connesso o collegato

Diverso ma connesso è il tema relativo a quale sia la soglia minima e sufficiente affinché un soggetto sia considerato indiziato di un reato connesso, o, soprattutto, collegato probatoriamente a quello per cui si procede.

Si tratta di un tema che assume rilevante valenza prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 335, cod. proc. pen.

 Sul punto si è ritenuto che l’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richieda che a carico di tali soggetti risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità.

Ne consegue, secondo una condivisibile impostazione giurisprudenziale, che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti siano in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo nei loro confronti alla formulazione di addebiti penali, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. In particolare, l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini preliminari e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula non solo la completa identificazione del soggetto, ma, soprattutto, che a suo carico emergano specifici elementi indizianti e non già meri sospetti, cioè non solo intuizioni degli organi inquirenti che siano prive di circostanze indizianti soggettivamente qualificate. (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, n. Fruci, Rv. 23417).

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