Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37361/2025, 22 ottobre/17 novembre 2025, ha affermato che la necessità di accudire un figlio minore non integra, di per se stessa, un legittimo impedimento a comparire del difensore, salvo che ricorrano situazioni, adeguatamente documentate, connotate da serietà e gravità tali da rendere impossibile la sua partecipazione all’udienza, senza esporre a pericolo di violazione i diritti fondamentali del minore.
Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha ritenuto che la mera allegazione di una certificazione medica attestante la “necessità di assistenza materiale” per il figlio dell’età di due anni del difensore istante non costituisse una documentazione adeguata di un impedimento legittimo.
