Improcedibilità per decorso dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: applicabile anche al reato continuato, limitatamente alle condotte tenute dopo l’1° gennaio 2020 (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37802/2025, 8 ottobre/20 novembre 2025, ha chiarito che la causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall’art. 344-bis, cod. proc. pen., trova applicazione anche con riguardo al reato continuato, nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo l’1° gennaio 2020 e limitatamente alle stesse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell’art. 158, comma 1, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione.

Ai sensi del citato art. 344-bis, cod. proc. pen., che prevede l’improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione – nel caso di specie pari a tre anni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, trattandosi di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 – i termini per calcolare l’improcedibilità decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544, cod. proc. pen.

L’autonomia reciproca dei singoli reati continuati, non può lasciare dubbi sulla circostanza che anche ad essi e, in particolare, a quelli iniziati in data antecedente all’i gennaio 2020 ma commessi anche successivamente, debba applicarsi, sia pure “parzialmente” e con riguardo al segmento interessato, l’art. 344-bis, cod. proc. pen.

D’altra parte, la mancanza, in tema di improcedibilità, di una disposizione che regola la decorrenza del termine dal giorno in cui è cessata la consumazione, così come è previsto per la prescrizione ai sensi dell’art. 158, primo comma, cod.pen., conforta l’assunto qui sostenuto. Entrambi i due istituti, infatti, sono accomunati dal fatto di regolare, a determinate condizioni, l’impossibilità di procedere ulteriormente nell’azione penale nei confronti di un imputato.