Quando si tiene in carcere una persona con un “ragionamento (che) si palesa come astratto e tautologico”, parole della cassazione sezione 2 sentenza numero 40065/2025.
Nel caso in esame, per quel che concerne la scelta della misura, tuttavia, il Tribunale, nel confermare l’applicazione della coercizione intramuraria, ha fondato la propria prognosi negativa in ordine alle capacità autocustodiali – ad integrazione delle sintetiche considerazioni espresse sul punto dal Giudice per le indagini preliminari – sulla sola circostanza che il dispositivo elettronico non costituirebbe adeguata cautela per la collettività, essendo idoneo a “segnalare la sola violazione della prescrizione di non allontanamento dal luogo di esecuzione della misura ma non anche di individuare il sottoposto in caso di arbitrario allontanamento”.
Il ragionamento si palesa come astratto e tautologico.
In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964-01).
Fermo restando che, per quel che attiene alla disponibilità del ricorrente all’acquisto su siti di vendita online di dispositivi Gps da impiantare sottopelle, i mezzi digitali di controllo consentiti dal codice devono, comunque, superare un previo accertamento istituzionale in ordine alla fattibilità tecnica-operativa (art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.), la valutazione di sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura extramuraria postula un giudizio sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto.
Una tale valutazione manca completamente nell’ordinanza impugnata, che si focalizza solo sulla impossibilità – logicamente successiva a quanto richiesto dalla legge – di rintracciare l’indagato, nell’ipotesi di una futura evasione.
Un simile approdo ermeneutico risulterebbe, di fatto, abrogativo della clausola di garanzia contenuta nel comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., restando astrattamente applicabile a tutti i procedimenti per reati non oggetto di presunzioni ai sensi del successivo comma 3-bis.
Peraltro, la tecnologia di geolocalizzazione alla base del cosiddetto “braccialetto elettronico” è diretta, ex lege, unicamente a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza nel luogo di esecuzione della custodia domestica, ma non è affatto funzionale a garantire un successivo monitoraggio su tutto il territorio nazionale, assimilabile a un cosiddetto pedinamento satellitare, del destinatario della misura in caso di violazione.
In conclusione, l’ordinanza del Tribunale deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Attenendosi ai rilievi espressi nel paragrafo precedente, valuterà il giudice del rinvio se sussistano i presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari, anche con modalità elettroniche di controllo.
