Impugnazione del difensore priva del “timbro della data del suo deposito” non è inammissibile potendo la data di presentazione essere accertata aliunde (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 3234 depositata il 26 gennaio 2026 ha stabilito che l’indicazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto non è prescritta dall’art. 582 cod. proc. pen. ad substantiam, bensì soltanto quale prova della tempestività dell’impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l’impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata aliunde, purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261141 – 01).

Nel caso di specie, dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli risulta che, sebbene sull’atto di appello sottoscritto dall’Avv. G. non risulti apposto il timbro con la data del suo deposito, lo stesso è pervenuto al Tribunale di Napoli in data 24 maggio 2021 e deve, quindi ritenersi tempestivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

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