L’avvocato deve depositare la querela esclusivamente per via telematica?
La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1023/2026 ha ricordato, sembra superfluo ma in questo momento di gran confusione “interpretativa” è stato necessario che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, va ribadito che «in tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell’ordine (Sez. 2, n. 20754 del 03/04/2024, Lattanzi, Rv. 286408 – 01)
In quest’ultima sentenza suindicata, il ricorrente sosteneva che la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine e non solo quando depositata presso la Procura della Repubblica.
Deduce che il mancato inoltro in via telematica della querela configura una violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. e dell’art. 87, comma 6-bis, cod. proc. pen.. 1.2. La ricostruzione difensiva, però, non trova il necessario supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo.
Quanto dedotto dal ricorrente, invero, non può ricavarsi dall’art. 111- bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla sua collocazione sistematica.
Tale norma, infatti, è ubicata nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplina gli atti del procedimento penale, per come stabilito dall’art. 109 cod. proc. pen. che -nell’introdurre l’articolato normativo di tale capitolo- espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario della disciplina quivi contenuta.
Vale la pena ricordare che il procedimento penale ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale viene neanche menzionata nell’art. 111-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente.
Va ulteriormente rimarcato come lo stesso art. 111-bis cod. proc. pen. indichi “ogni stato e grado del procedimento” quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie. Così confermandosi che tale modalità è obbligatoria soltanto all’interno del procedimento penale, come delimitato.
Alle modalità di deposito della querela si riferisce, invece, l’art. 87, comma 6-bis, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico».
Il dettato della norma è chiaro e non è passibile di letture alternativa, atteso che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l’assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica.
Non deve, infine, trascurarsi che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con ì fini per cui esso è stato espressamente istituito.
